Page 45 - Rassegna 2024-2
P. 45

L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
                             RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA




               far valere il danno da ritardo, in base al tempo dell’attesa, secondo le regole
               dell’art. 2 della legge 241/90, cioè la lesione della libertà negoziale, come indi-
                                                                       1
               cato dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato .
                    Il secondo caso si ha nell’ipotesi in cui il privato non proponga tale azione
               ed il danno lamentato sia riconducibile alla mancata emissione del provvedi-
               mento. A tal proposito, circa il regime probatorio, se si segue l’orientamento che
               ritiene necessaria la prova della lesione del bene della vita, occorre effettuare un
               giudizio prognostico per stabilire quale sarebbe stato l’esito del procedimento.
               Se si segue il prevalente orientamento che ritiene che la situazione giuridica lesa
               sia  la  libertà  negoziale,  vengono  in  rilievo  le  considerazioni  già  svolte  nella
               prima ipotesi.
                    Circa la natura di questa responsabilità, l’Adunanza Plenaria l’ha ricondot-
               ta al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del Codice
               civile, con applicazione del relativo regime in tema di prova. Si è in presenza di
               un modello speciale di responsabilità civile, in ragione del contatto procedimen-
               tale, con la specialità ulteriore rappresentata dal fatto che la violazione commes-
               sa dall’amministrazione ha riguardato le norme che prevedono la conclusione
               del procedimento.
                    La qualificazione dell’illecito in esame comporta che devono ricorrere tutti
               gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione e in
               particolare: l’elemento soggettivo, il quale non sussiste per la sola illegittimità
               del provvedimento o per l’illegittimo procrastinarsi dell’azione della pubblica
               amministrazione, occorrendo la prova che la mancata o ritardata adozione del
               provvedimento sia conseguenza di un comportamento doloso o gravemente
               colposo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto; il danno
               conseguenza e cioè i pregiudizi subiti dalla parte.
                    La menzionata Plenaria ha affermato che l’azione di risarcimento deve
               essere coordinata con l’azione avverso il silenzio inadempimento. In particolare
               si  è  affermato  che  l’omessa  attivazione  dei  rimedi  giurisdizionali  può  essere
               considerata, ai sensi del secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., ai fini della
               determinazione del danno risarcibile. Questa necessità si verifica soprattutto nel
               caso di mera inerzia, che impone di valutare la condotta del soggetto che non
               ha proposto l’azione avverso il silenzio inadempimento .
                                                                     2
                    Il criterio di liquidazione del danno è quello della perdita di chance, ivi com-
               preso il ricorso alla liquidazione equitativa.
                    In definitiva, la responsabilità da ritardo è una responsabilità speciale della

               1    Cons. Stato, Ad. Plen, 4 maggio 2018, n. 5.
               2    Cons. Stato, III, 7 marzo 2022, n. 1627.

                                                                                         43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50