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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.
RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA
far valere il danno da ritardo, in base al tempo dell’attesa, secondo le regole
dell’art. 2 della legge 241/90, cioè la lesione della libertà negoziale, come indi-
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cato dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato .
Il secondo caso si ha nell’ipotesi in cui il privato non proponga tale azione
ed il danno lamentato sia riconducibile alla mancata emissione del provvedi-
mento. A tal proposito, circa il regime probatorio, se si segue l’orientamento che
ritiene necessaria la prova della lesione del bene della vita, occorre effettuare un
giudizio prognostico per stabilire quale sarebbe stato l’esito del procedimento.
Se si segue il prevalente orientamento che ritiene che la situazione giuridica lesa
sia la libertà negoziale, vengono in rilievo le considerazioni già svolte nella
prima ipotesi.
Circa la natura di questa responsabilità, l’Adunanza Plenaria l’ha ricondot-
ta al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del Codice
civile, con applicazione del relativo regime in tema di prova. Si è in presenza di
un modello speciale di responsabilità civile, in ragione del contatto procedimen-
tale, con la specialità ulteriore rappresentata dal fatto che la violazione commes-
sa dall’amministrazione ha riguardato le norme che prevedono la conclusione
del procedimento.
La qualificazione dell’illecito in esame comporta che devono ricorrere tutti
gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione e in
particolare: l’elemento soggettivo, il quale non sussiste per la sola illegittimità
del provvedimento o per l’illegittimo procrastinarsi dell’azione della pubblica
amministrazione, occorrendo la prova che la mancata o ritardata adozione del
provvedimento sia conseguenza di un comportamento doloso o gravemente
colposo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto; il danno
conseguenza e cioè i pregiudizi subiti dalla parte.
La menzionata Plenaria ha affermato che l’azione di risarcimento deve
essere coordinata con l’azione avverso il silenzio inadempimento. In particolare
si è affermato che l’omessa attivazione dei rimedi giurisdizionali può essere
considerata, ai sensi del secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., ai fini della
determinazione del danno risarcibile. Questa necessità si verifica soprattutto nel
caso di mera inerzia, che impone di valutare la condotta del soggetto che non
ha proposto l’azione avverso il silenzio inadempimento .
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Il criterio di liquidazione del danno è quello della perdita di chance, ivi com-
preso il ricorso alla liquidazione equitativa.
In definitiva, la responsabilità da ritardo è una responsabilità speciale della
1 Cons. Stato, Ad. Plen, 4 maggio 2018, n. 5.
2 Cons. Stato, III, 7 marzo 2022, n. 1627.
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