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DOTTRINA




             pubblica amministrazione, in quanto anch’essa si inserisce nell’ambito di un
             contatto procedimentale, sebbene si caratterizzi in modo ancora più peculiare
             in ragione del diverso atteggiarsi dell’elemento della condotta.
                  Il comma 1 bis dell’art. 2-bis della legge 241/90 prevede il risarcimento del
             danno da mero ritardo che prescinde dalla individuazione della situazione giu-
             ridica lesa e dal bene della vita, in quanto è la semplice violazione dei termini
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             procedimentali a giustificare la corresponsione dell’indennità . In questo caso,
             non sussistono dubbi in ordine al fatto che il bene tutelato sia il bene tempo e
             vengono in rilievo le mere situazioni giuridiche procedimentali.
                  Il comma 1 dell’art. 28 del D.L. 69/13 dispone che i) è corrisposta una somma
             pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine
             del procedimento, comunque non complessivamente superiore a 2.000 euro; ii) al fine di otte-
             nere  l’indennizzo  l’istante  è  tenuto  ad  azionare  il  potere  sostitutivo  previsto  dall’art.  2,
             comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza
             del termine di conclusione del procedimento; iii) nel caso in cui l’autorità titolare del potere
             sostitutivo non emani il provvedimento o non liquidi l’indennizzo, la parte può proporre
             l’azione verso il silenzio, unitamente alla domanda volta ad ottenere tale indennizzo.
                  Non è consentito dal Legislatore il cumulo tra risarcimento ed indennizzo,
             ma deve operare la compensazione tra le due voci. Si prevede, infatti, ex art. 2-
             bis, legge 241/90, che le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono
             detratte dal risarcimento. La ragione giustificativa di questa previsione risiede nel
             riconoscimento  ad  entrambi  gli  obblighi  previsti  dall’art.  2bis,  citato,  di  una
             finalità compensativa .
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                  Si conclude, prescindendo dall’esercizio del potere sostitutivo, il quale è
             una questione ulteriore non rilevante ai fini del presente saggio, con l’affermare
             che la violazione dell’obbligo di provvedere, consistente nella mancata emana-
             zione del provvedimento finale anche in forma semplificata, comporta la neces-
             sità di dover corrispondere il risarcimento del danno, o comunque un indenniz-
             zo da mero ritardo. Si tratta di un esborso per il pubblico erario con conseguen-
             ze in termini di responsabilità erariale. Nel caso il danno procurato alle casse
             dello Stato sarà diretto.

             3. La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente
                  Il danno al patrimonio pubblico, sia esso diretto che indiretto, comporta
             una responsabilità di tipo amministrativo in capo al pubblico agente. Occorre
             anzitutto distinguere tra danno diretto e danno indiretto. Si parla di danno diretto

             3    Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5810.
             4    Cons. Stato, Ad. Plen, n. 1 del 2018.

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