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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’USO DELLE SOSTANZE DOPANTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.
RUOLO E COMPITI DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING
5. Organizzazione italiana antidoping
Riassumendo, fino al febbraio 2023, il sistema antidoping in Italia preve-
deva l’operatività di due organismi distinti e separati: la citata NADO Italia,
competente sulle attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazio-
nale (se delegate dagli organismi sportivi internazionali di riferimento) e la
Sezione per la Vigilanza ed il controllo sul Doping (SVD), istituita presso il Ministero
della Salute con la Legge 376/2000, e competente sulle attività sportive non
agonistiche e agonistiche non aventi rilievo nazionale.
Tuttavia, vista la concomitante operatività dei due organismi di controllo,
il Legislatore ha adottato una decisione risolutiva, nominando una sola Agenzia
Nazionale quale referente per il settore anche a livello internazionale.
Al riguardo, il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito in
legge n. 14 del 24 febbraio 2023) ha stabilito l’esclusiva competenza della
NADO Italia nell’esecuzione dei controlli antidoping, quale Organizzazione
Nazionale Antidoping.
Per altro verso, in capo al Ministero della Salute residuano invece le com-
petenze relative alla ricerca, formazione, informazione, comunicazione e pre-
venzione dei danni alla salute causati dal ricorso alle sostanze dopanti.
Allo stato attuale, la NADO svolge le proprie funzioni attraverso le com-
petenze dei propri organismi dipendenti:
7
Consiglio Interno di Sorveglianza (CIS) ;
Comitato Esecutivo (CE) ;
8
9
Comitato Controlli Antidoping (CCA) ;
Comitato per l’Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT) ;
10
Comitato per l’Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR) ;
11
Procura Nazionale Antidoping (PNA) ;
12
Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) .
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7 Cui risalgono funzioni di vigilanza sul “Piano Strategico Pluriennale” che viene adottato da
NADO e sul relativo budget.
8 Ha il ruolo di valutare l’operato di NADO in conformità alla normativa sportiva antidoping.
9 Cui spetta il compito di predisporre il piano di distribuzione dei controlli (TDP), ed i criteri di
inclusione degli atleti di maggiore interesse sportivo, nel gruppo registrato ai fini dei controlli anti-
doping.
10 Competente per esaminare il rilascio delle TUE (Esenzione ai Fini Terapeutici,) ovvero l’au-
torizzazione all’assunzione di farmaci o principi attivi, in linea generale vietati nella pratica
sportiva, da parte di atleti affetti da patologie clinicamente riconosciute.
11 Persegue gli obiettivi di educazione, ricerca e formazione antidoping.
12 Cui compete l’accertamento delle responsabilità di coloro che abbiano posto in essere un
comportamento in violazione delle Norme Sportive Antidoping (NSA).
13 Competente a giudicare le violazioni delle NSA.
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