Page 34 - Rassegna 2024-2
P. 34

DOTTRINA




             3.  Quadro normativo italiano
                  In Italia, la realizzazione e l’affermazione del “sistema antidoping” è avve-
             nuto nel tempo, anche grazie all’evoluzione del relativo sistema legislativo, i cui
             riferimenti generali sono:
                    la Legge 29 novembre 1995, n. 522, Ratifica ed esecuzione della convenzione
             contro  il  doping,  con  la  quale  l’Italia  ha,  per  l’appunto,  adottato  la  citata
             Convenzione di Strasburgo del 1989;
                    la  Legge  26  novembre  2007,  n.  230,  Ratifica  della  Convenzione
             Internazionale  contro  il  doping  nello  sport (adottata a seguito della XXXIII
             Conferenza generale Unesco il 19 ottobre 2005 di Parigi) che ha introdotto il
             Codice Mondiale Antidoping e la lista delle sostanze dopanti.
                  A  cavallo  di  queste  due  norme,  il  Legislatore  ha  emanato  la  legge  n.
             376/2000, recante la Disciplina della Tutela Sanitaria delle attività sportive e della lotta
             contro il doping, con lo scopo di promuovere la salute individuale e collettiva attra-
             verso l’attività sportiva, nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi già
             indicati dalla Convenzione.
                  L’atto legislativo presenta, per la prima volta, alcune soluzioni innovative,
             prevedendo:
                    la lista delle sostanze dopanti, che in Italia viene approvata con Decreto del
             Ministero della Salute ma che è conforme a quella ratificata con legge 522 del
             1995, secondo le indicazioni internazionali;
                    l’istituzione di una Sezione per la Vigilanza ed il controllo sul doping (SVD)
             presso il Ministero della Salute che, tra le varie competenze, aveva quello di ese-
             guire controlli antidoping “in” e “fuori competizione”  e che tra cui membri
                                                                  5
             prevedeva  anche  un  Ufficiale  del  Comando  Carabinieri  per  la  Tutela  della
             Salute;
                    il  riconoscimento  di  uno  o  più  laboratori  di  analisi,  per  l’esecuzione
             degli accertamenti sui campioni biologici raccolti in e fuori competizione che per
             Italia è quello di Roma, riconosciuto anche a livello internazionale;
                    sanzioni penali a carico di coloro che procurano, somministrano, assu-
             mono o favoriscono l’uso di farmaci o sostanze biologicamente attive ricom-
             prese nella lista delle sostanze e metodi vietati.
                  Dalla sua emanazione, la legge 376/2000 è stata oggetto di una sola modi-
             fica  significativa,  nell’aprile  2018,  con  l’introduzione  dell’articolo  586-bis  del
                                                   6
             codice penale, cosiddetto delitto di doping .
             5    Nell’ambito di attività sportive non agonistiche e di attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale
                  (tratto da Atto d’Intesa Ministero della Salute - CONI, datato 16 ottobre 2007).
             6    Con il Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del

             32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39