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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’USO DELLE SOSTANZE DOPANTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.
                           RUOLO E COMPITI DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING




                    Diversamente,  in  inglese  il  termine  dope  identifica  una  sostanza  densa,
               liquida, lubrificante, più propriamente uno stupefacente.
                    Nell’accezione attuale, il termine doping ha iniziato a diffondersi, nei primi
               anni del Novecento, nei cinodromi e negli ippodromi per indicare la stimolazio-
               ne illecita degli animali durante le gare, per poi estendersi al mondo sportivo
               umano come equivalente di uso di sostanze illecite.
                    La pratica, infatti, implica il ricorso a mezzi illegali o all’assunzione di sostan-
               ze chimiche proibite dalle autorità sportive, sia a livello nazionale sia internazionale,
               con la finalità di accrescere artificiosamente la prestazione e l’efficienza agonistica,
               combattendo la fatica e aumentando le capacità basali dello sportivo.
                    Sul piano etico quindi, il doping è il principale responsabile della perdita di
               quello spirito agonistico che dovrebbe sostenere l’atleta nel confrontarsi con sé
               stesso e con gli altri.
                    Sebbene presente da migliaia di anni, l’uso di sostanze dopanti volte al
               miglioramento della performance sportiva ed estetica è un fenomeno oggetto di
               ricerca sistematica solo recentemente.
                    Come è noto a partire dagli anni Sessanta l’uso di sostanze illegali che
               migliorano le prestazioni negli sport professionistici e amatoriali è esponenzial-
               mente aumentato non solo negli sport d’elite, ma anche nei contesti sportivi di
               qualsiasi livello.
                    I primi accenni sul tema, di quel periodo, possono essere attribuiti alla
               Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI)  e al Consiglio d’Europa, che lo
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               hanno definito come la somministrazione a un soggetto sano o l’utilizzazione, per qual-
               siasi mezzo, di sostanze estranee all’organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o via ano-
               mala, al solo scopo di influenzare artificiosamente ed in modo sleale la prestazione sportiva
               in occasione della partecipazione ad una competizione.
                    Solo con la Convenzione di Strasburgo del 1989, si è giunti a una svolta
               sostanziale sul tema: infatti, il Consiglio d’Europa, oltre a indicarlo come som-
               ministrazione negli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti
               dopanti o metodi di doping, ha imposto a tutti gli Stati firmatari della Convenzione,
               l’adozione delle misure necessarie per dare effetto alle disposizioni in essa con-
               tenute. L’obiettivo primario era pertanto quello di puntare all’armonizzazione
               dei regolamenti antidoping dei singoli Stati e, uno dei primi risultati, è stato il
               riconoscimento  formale  dell’Agenzia  Mondiale  Antidoping (WADA  -  World
               AntiDoping Agency).

               4    È da considerarsi doping l’assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni in gara
                    del concorrente pregiudicandone la moralità, l’integrità fisica e psichica (tratto da Doping e Antidoping nello
                    sport, di C. Baccini, F. Bezzi, M. Conti, V. Tazzari, Caleidoscopio editoriale, par. 1.3. Definizione del
                    termine doping, consultabile dal sito www.medicaltsystems.it).

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