Page 33 - Rassegna 2024-2
P. 33
L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’USO DELLE SOSTANZE DOPANTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.
RUOLO E COMPITI DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING
Diversamente, in inglese il termine dope identifica una sostanza densa,
liquida, lubrificante, più propriamente uno stupefacente.
Nell’accezione attuale, il termine doping ha iniziato a diffondersi, nei primi
anni del Novecento, nei cinodromi e negli ippodromi per indicare la stimolazio-
ne illecita degli animali durante le gare, per poi estendersi al mondo sportivo
umano come equivalente di uso di sostanze illecite.
La pratica, infatti, implica il ricorso a mezzi illegali o all’assunzione di sostan-
ze chimiche proibite dalle autorità sportive, sia a livello nazionale sia internazionale,
con la finalità di accrescere artificiosamente la prestazione e l’efficienza agonistica,
combattendo la fatica e aumentando le capacità basali dello sportivo.
Sul piano etico quindi, il doping è il principale responsabile della perdita di
quello spirito agonistico che dovrebbe sostenere l’atleta nel confrontarsi con sé
stesso e con gli altri.
Sebbene presente da migliaia di anni, l’uso di sostanze dopanti volte al
miglioramento della performance sportiva ed estetica è un fenomeno oggetto di
ricerca sistematica solo recentemente.
Come è noto a partire dagli anni Sessanta l’uso di sostanze illegali che
migliorano le prestazioni negli sport professionistici e amatoriali è esponenzial-
mente aumentato non solo negli sport d’elite, ma anche nei contesti sportivi di
qualsiasi livello.
I primi accenni sul tema, di quel periodo, possono essere attribuiti alla
Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI) e al Consiglio d’Europa, che lo
4
hanno definito come la somministrazione a un soggetto sano o l’utilizzazione, per qual-
siasi mezzo, di sostanze estranee all’organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o via ano-
mala, al solo scopo di influenzare artificiosamente ed in modo sleale la prestazione sportiva
in occasione della partecipazione ad una competizione.
Solo con la Convenzione di Strasburgo del 1989, si è giunti a una svolta
sostanziale sul tema: infatti, il Consiglio d’Europa, oltre a indicarlo come som-
ministrazione negli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti
dopanti o metodi di doping, ha imposto a tutti gli Stati firmatari della Convenzione,
l’adozione delle misure necessarie per dare effetto alle disposizioni in essa con-
tenute. L’obiettivo primario era pertanto quello di puntare all’armonizzazione
dei regolamenti antidoping dei singoli Stati e, uno dei primi risultati, è stato il
riconoscimento formale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA - World
AntiDoping Agency).
4 È da considerarsi doping l’assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni in gara
del concorrente pregiudicandone la moralità, l’integrità fisica e psichica (tratto da Doping e Antidoping nello
sport, di C. Baccini, F. Bezzi, M. Conti, V. Tazzari, Caleidoscopio editoriale, par. 1.3. Definizione del
termine doping, consultabile dal sito www.medicaltsystems.it).
31