Page 35 - Rassegna 2024-2
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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’USO DELLE SOSTANZE DOPANTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.
                           RUOLO E COMPITI DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING




                    Nell’attuale formulazione, la norma punisce chiunque:
                      procura ad altri, gestisce, assume o favorisce comunque l’uso di farmaci
               o  di  sostanze  biologicamente  o  farmacologicamente  attive,  ricompresi  nelle
               classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e
               siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organi-
               smo, al fine di alterare le prestazioni sportive degli atleti, ovvero siano diretti ad
               alterare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze (pena massima
               fino a 3 anni di reclusione e multa fino a 51.645 euro);
                      adotta o si sottopone a pratiche mediche rientranti nelle classi previste dalla
               legge, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizio-
               ni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni sportive
               degli atleti, o è diretto a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali pratiche
               (pena massima fino a 3 anni di reclusione e multa fino a 51.645 euro);
                      commercia  farmaci  e  sostanze  farmacologicamente  o  biologicamente
               attive compresi nelle classi previste dalla legge, idonei a modificare le condizioni
               psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni spor-
               tive degli atleti, o sono diretti ad alterare i risultati dei controlli sull’uso di tali
               farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
               dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture
               che detengono direttamente farmaci destinati all’uso sul paziente (pena massi-
               ma fino a 6 anni di reclusione e multa fino a 77.468 euro).
                    Lo stesso articolo prevede altresì delle circostanze aggravanti (quando il
               reato di doping cagiona un danno alla salute; quando è commesso su minori o da un rap-
               presentante del CONI o da un membro di un’associazione sportiva) e delle sanzioni
               accessorie (interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività sanitaria per i
               medici o dagli uffici direttivi del CONI per i rappresentanti del CONI o i membri di un’as-
               sociazione sportiva; confisca dei farmaci, delle sostanze e degli altri mezzi utilizzati per com-
               mettere il reato).
                    L’azione di contrasto al doping non si esaurisce, sul piano penale, con
               la previsione del solo art. 586-bis. Lo stesso codice prevede infatti la concor-
               renza di alcune fattispecie di reato (artt. 443 e 445 c.p.) che puniscono la ven-
               dita di farmaci difettosi/imperfetti o contraffatti: si tratta di reati di pericolo
               che non richiedono il verificarsi dell’evento dannoso per l’uomo per la loro
               applicazione.
                    Come detto, si tratta di previsioni penali che hanno attinenza con la lotta
               al doping poiché perseguibili dalle Forze di Polizie per contrastare il commercio

                    22 marzo 2018, recante Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
                    materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103).

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