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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’USO DELLE SOSTANZE DOPANTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.
RUOLO E COMPITI DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO ANTIDOPING
Nell’attuale formulazione, la norma punisce chiunque:
procura ad altri, gestisce, assume o favorisce comunque l’uso di farmaci
o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle
classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e
siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organi-
smo, al fine di alterare le prestazioni sportive degli atleti, ovvero siano diretti ad
alterare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze (pena massima
fino a 3 anni di reclusione e multa fino a 51.645 euro);
adotta o si sottopone a pratiche mediche rientranti nelle classi previste dalla
legge, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizio-
ni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni sportive
degli atleti, o è diretto a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali pratiche
(pena massima fino a 3 anni di reclusione e multa fino a 51.645 euro);
commercia farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente
attive compresi nelle classi previste dalla legge, idonei a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni spor-
tive degli atleti, o sono diretti ad alterare i risultati dei controlli sull’uso di tali
farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture
che detengono direttamente farmaci destinati all’uso sul paziente (pena massi-
ma fino a 6 anni di reclusione e multa fino a 77.468 euro).
Lo stesso articolo prevede altresì delle circostanze aggravanti (quando il
reato di doping cagiona un danno alla salute; quando è commesso su minori o da un rap-
presentante del CONI o da un membro di un’associazione sportiva) e delle sanzioni
accessorie (interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività sanitaria per i
medici o dagli uffici direttivi del CONI per i rappresentanti del CONI o i membri di un’as-
sociazione sportiva; confisca dei farmaci, delle sostanze e degli altri mezzi utilizzati per com-
mettere il reato).
L’azione di contrasto al doping non si esaurisce, sul piano penale, con
la previsione del solo art. 586-bis. Lo stesso codice prevede infatti la concor-
renza di alcune fattispecie di reato (artt. 443 e 445 c.p.) che puniscono la ven-
dita di farmaci difettosi/imperfetti o contraffatti: si tratta di reati di pericolo
che non richiedono il verificarsi dell’evento dannoso per l’uomo per la loro
applicazione.
Come detto, si tratta di previsioni penali che hanno attinenza con la lotta
al doping poiché perseguibili dalle Forze di Polizie per contrastare il commercio
22 marzo 2018, recante Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103).
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