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DOTTRINA




             una conclamata frode, ma risulti comunque un comportamento meritevole di
             sanzione penale (sentenza Corte costituzionale n. 95/2004, emessa nel giudizio
             di legittimità costituzionale dell’articolo in questione). Ciò che rileva è la presen-
             tazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere da cui deri-
             vi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti
             pubblici,  erogazioni  che  possono  consistere  anche  in  un  risparmio  di  spesa
             (compensazione). L’ente non viene effettivamente indotto in errore, perché in
             realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione
             del richiedente.
                  Pertanto, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno
             dello  Stato  di  cui  all’art.  316-ter  c.p.,  la  condotta  del  datore  di  lavoro  che,
             mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di
             indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene
             dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da
             lui dovute all’Istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assisten-
             ziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti ero-
             gazioni.
                  È necessario ricordare che il conguaglio consiste nell’indicazione di un
             esborso da parte del datore di lavoro per prestazioni anticipate per conto di
             INPS ai propri lavoratori dipendenti. Tali somme, poi, vengono portate a com-
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             pensazione rispetto ad obbligazioni contributive a carico del datore stesso .
                  Tra le varie pronunce, la sentenza della Cassazione penale n. 20531/2022
             sottolinea che il reato può consistere innanzitutto nella mancata effettiva ero-
             gazione  della  prestazione  a  favore  del  lavoratore  avente  diritto  (maternità,
             malattia, integrazione salariale) e, allo stesso modo, pone il datore di lavoro in
             uno stato di apparente regolarità contributiva.
                  Le  conseguenze  penali  di  questa  condotta  sono,  appunto,  descritte  dal
             Codice penale che evidenzia l’aspetto delle false dichiarazioni del datore di lavo-
             ro in merito alla circostanza della denunciata anticipazione di somme al lavora-
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             tore a titolo di prestazione .
             5    La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, lettera b, Legge n. 213/2023) ha introdotto il
                  comma 49-quinquies all’art. 37, d.l. n. 223/2006, che prevede una nuova limitazione alla
                  compensazione orizzontale di cui agli articoli 8 e 17, d.lgs. n. 241/1997. Tale disposizione è
                  stata poi integralmente riscritta dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 39/2024, pubblicato il 29 marzo
                  2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024 - decreto Agevolazioni fiscali.
                  A  queste  novità  si  aggiungeranno  quelle  inserite  nel  prossimo  cosiddetto  “Decreto
                  Semplificazioni lavoro’’.
             6    L’art. 316-ter c.p. contiene al suo interno due distinte fattispecie: una di natura penale, previ-
                  sta per le indebite percezioni superiori a 3.999,96 euro e una di natura solo amministrativa,
                  per le condotte illecite che comportano un arricchimento al di sotto di detta soglia (INL nota
                  n. 414/2020; ML note nn. 3674 e 18746 del 2016).

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