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DOTTRINA
una conclamata frode, ma risulti comunque un comportamento meritevole di
sanzione penale (sentenza Corte costituzionale n. 95/2004, emessa nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo in questione). Ciò che rileva è la presen-
tazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere da cui deri-
vi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, erogazioni che possono consistere anche in un risparmio di spesa
(compensazione). L’ente non viene effettivamente indotto in errore, perché in
realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione
del richiedente.
Pertanto, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p., la condotta del datore di lavoro che,
mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di
indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene
dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da
lui dovute all’Istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assisten-
ziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti ero-
gazioni.
È necessario ricordare che il conguaglio consiste nell’indicazione di un
esborso da parte del datore di lavoro per prestazioni anticipate per conto di
INPS ai propri lavoratori dipendenti. Tali somme, poi, vengono portate a com-
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pensazione rispetto ad obbligazioni contributive a carico del datore stesso .
Tra le varie pronunce, la sentenza della Cassazione penale n. 20531/2022
sottolinea che il reato può consistere innanzitutto nella mancata effettiva ero-
gazione della prestazione a favore del lavoratore avente diritto (maternità,
malattia, integrazione salariale) e, allo stesso modo, pone il datore di lavoro in
uno stato di apparente regolarità contributiva.
Le conseguenze penali di questa condotta sono, appunto, descritte dal
Codice penale che evidenzia l’aspetto delle false dichiarazioni del datore di lavo-
ro in merito alla circostanza della denunciata anticipazione di somme al lavora-
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tore a titolo di prestazione .
5 La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, lettera b, Legge n. 213/2023) ha introdotto il
comma 49-quinquies all’art. 37, d.l. n. 223/2006, che prevede una nuova limitazione alla
compensazione orizzontale di cui agli articoli 8 e 17, d.lgs. n. 241/1997. Tale disposizione è
stata poi integralmente riscritta dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 39/2024, pubblicato il 29 marzo
2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024 - decreto Agevolazioni fiscali.
A queste novità si aggiungeranno quelle inserite nel prossimo cosiddetto “Decreto
Semplificazioni lavoro’’.
6 L’art. 316-ter c.p. contiene al suo interno due distinte fattispecie: una di natura penale, previ-
sta per le indebite percezioni superiori a 3.999,96 euro e una di natura solo amministrativa,
per le condotte illecite che comportano un arricchimento al di sotto di detta soglia (INL nota
n. 414/2020; ML note nn. 3674 e 18746 del 2016).
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