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DOTTRINA




                  Un’altra ipotesi di reato è stata oggetto del contenuto della successiva sen-
             tenza,  Cassazione  penale  n.  23921/2020,  nel  procedimento  a  carico  di  una
             società che aveva fatto ricorso a ventidue lavoratori in distacco da altra azienda,
             riconosciuta essere una mera “scatola vuota”, incapace di adempiere gli oneri
             previdenziali e fiscali.
                  I Giudici, hanno confermato che il profitto del reato di truffa consiste nel
             mero risparmio contributivo e previdenziale conseguito dalla società attraverso
             il distacco fittizio dei dipendenti. In questo caso tali lavoratori non avevano
             maturato un solo giorno di lavoro presso la società distaccante, che li aveva for-
             malmente assunti. Inoltre, la società distaccante, costituita al solo fine di stipu-
             lare accordi di distacco, era priva di attrezzature, beni e mezzi propri e, pertanto,
             non in grado di adempiere gli obblighi previdenziali e fiscali.

             2.  Le  ipotesi  di  “Truffa  aggravata  per  il  conseguimento  di  erogazioni
               pubbliche”
                  Per  far  efficacemente  fronte  all’ampliarsi  del  fenomeno  della  ricezione
             fraudolenta di sovvenzioni pubbliche, sia esse nazionali sia comunitarie e poter
             disporre di strumenti di contrasto efficaci, il legislatore ha, poi, inserito nell’im-
             pianto codicistico l’art. 640-bis.
                  In giurisprudenza si è affermata la natura di circostanza aggravante della
             fattispecie di cui all’art. 640, la quale introduce un oggetto materiale specifico,
             con la previsione che la condotta truffaldina dell’agente e la disposizione patri-
             moniale dell’ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati
             ovvero altre erogazioni della stessa natura .
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                  Una casistica frequente riguarda, ad esempio, la creazione di aziende “fan-
             tasma nel settore agricolo con terreni inconsistenti, le quali simulano contratti
             di lavoro con pseudo dipendenti - così alimentando i conti assicurativi indivi-
             duali previdenziali dei falsi lavoratori - nella maggior parte dei casi senza poi
             effettuare alcun pagamento della contribuzione dovuta; tutto ciò al fine di otte-
             nere indennità di disoccupazione (Naspi) ed altre prestazioni indebite quali l’in-
             dennità di malattia e maternità oppure assegni al nucleo familiare.
                  Questi importi finiscono nelle tasche di coloro che hanno organizzato la
             truffa e, in parte, ai finti dipendenti. Ulteriore conseguenza di tali illeciti è l’ac-
             credito  della  contribuzione  figurativa,  durante  i  periodi  di  percezione  della

             2    Dispositivo dell’art. 640-bis Codice Penale: “La pena è della reclusione da due a sette anni e
                  si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finan-
                  ziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
                  concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (32-
                  quater)’’.

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