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DOTTRINA
Un’altra ipotesi di reato è stata oggetto del contenuto della successiva sen-
tenza, Cassazione penale n. 23921/2020, nel procedimento a carico di una
società che aveva fatto ricorso a ventidue lavoratori in distacco da altra azienda,
riconosciuta essere una mera “scatola vuota”, incapace di adempiere gli oneri
previdenziali e fiscali.
I Giudici, hanno confermato che il profitto del reato di truffa consiste nel
mero risparmio contributivo e previdenziale conseguito dalla società attraverso
il distacco fittizio dei dipendenti. In questo caso tali lavoratori non avevano
maturato un solo giorno di lavoro presso la società distaccante, che li aveva for-
malmente assunti. Inoltre, la società distaccante, costituita al solo fine di stipu-
lare accordi di distacco, era priva di attrezzature, beni e mezzi propri e, pertanto,
non in grado di adempiere gli obblighi previdenziali e fiscali.
2. Le ipotesi di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche”
Per far efficacemente fronte all’ampliarsi del fenomeno della ricezione
fraudolenta di sovvenzioni pubbliche, sia esse nazionali sia comunitarie e poter
disporre di strumenti di contrasto efficaci, il legislatore ha, poi, inserito nell’im-
pianto codicistico l’art. 640-bis.
In giurisprudenza si è affermata la natura di circostanza aggravante della
fattispecie di cui all’art. 640, la quale introduce un oggetto materiale specifico,
con la previsione che la condotta truffaldina dell’agente e la disposizione patri-
moniale dell’ente pubblico riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni della stessa natura .
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Una casistica frequente riguarda, ad esempio, la creazione di aziende “fan-
tasma nel settore agricolo con terreni inconsistenti, le quali simulano contratti
di lavoro con pseudo dipendenti - così alimentando i conti assicurativi indivi-
duali previdenziali dei falsi lavoratori - nella maggior parte dei casi senza poi
effettuare alcun pagamento della contribuzione dovuta; tutto ciò al fine di otte-
nere indennità di disoccupazione (Naspi) ed altre prestazioni indebite quali l’in-
dennità di malattia e maternità oppure assegni al nucleo familiare.
Questi importi finiscono nelle tasche di coloro che hanno organizzato la
truffa e, in parte, ai finti dipendenti. Ulteriore conseguenza di tali illeciti è l’ac-
credito della contribuzione figurativa, durante i periodi di percezione della
2 Dispositivo dell’art. 640-bis Codice Penale: “La pena è della reclusione da due a sette anni e
si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finan-
ziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (32-
quater)’’.
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