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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODI PREVIDENZIALI
In sostanza, i distacchi sono considerati “non autentici” quando le impre-
se utilizzano forza lavoro proveniente dall’estero per eludere l’applicazione
delle disposizioni dell’ordinamento italiano o del corretto contratto collettivo
da applicare (naturalmente, quando tali norme sono di miglior favore rispetto
alle regole applicate dai Paesi di provenienza dei lavoratori coinvolti).
Pertanto, realizzare un distacco transnazionale fittizio, versando agli Enti
previdenziali e assicurativi nazionali importi inferiori a quelli dovuti, configura
un ingiusto profitto inquadrabile nell’ambito del reato di truffa. Ed è questo
principio che è stato rilanciato dalla sentenza n. 9758/2020, con la quale la
Cassazione penale, nel valutare una fattispecie concreta di distacco transnazio-
nale, ha fornito spunti di riflessione per tracciare un confine tra il reato di truffa
e la somministrazione fraudolenta di manodopera.
Il d.lgs. n. 136/2016 configura il distacco transnazionale allorché, nell’am-
bito di una prestazione di servizi, un’impresa stabilita in un altro Stato membro
distacca in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appar-
tenente allo stesso gruppo. La condizione, imposta dalla normativa, è che
durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro tra la
prima impresa e il lavoratore distaccato. Tale strumento, come accennato, viene
considerato non autentico quando il distaccante e il distaccatario realizzano
distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di
lavoro e sicurezza sociale, nonché un’interposizione illecita di manodopera.
L’azienda distaccante funge solo da mero serbatoio di lavoratori, così da
consentire all’azienda distaccataria di evitare assunzioni dirette, di poter illecita-
mente ridurre i costi del lavoro e di poter irregolarmente applicare regole meno
favorevoli per i lavoratori stessi.
Un caso concreto chiarisce meglio tale aspetto.
La questione prende avvio dall’ordinanza, con cui il Tribunale del Riesame
di Forlì ha ritenuto fittizio il distacco transnazionale con cui una ditta di nazio-
nalità bulgara somministrava forza lavoro in Italia.
Secondo i Giudici la costituzione di una realtà imprenditoriale con sede in
Bulgaria risultava essere esclusivamente fittizia svolgendo, in realtà, i lavoratori
prestazioni lavorative all’interno dello Stato italiano con conseguenti ripercus-
sioni sugli oneri fiscali e contributivi dell’azienda somministratrice. Più in par-
ticolare, quest’ultima avrebbe dovuto versare in Italia i contributi previdenziali
ed assistenziali che, di fatto, non versava avendo sede in Bulgaria.
Una fittizia condizione di distacco transnazionale che aveva impedito
tanto all’Inps quanto all’Inail di attivarsi al fine di riscuotere i crediti previden-
ziali ed assistenziali effettivamente spettanti.
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