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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODI PREVIDENZIALI




                    In sostanza, i distacchi sono considerati “non autentici” quando le impre-
               se  utilizzano  forza  lavoro  proveniente  dall’estero  per  eludere  l’applicazione
               delle disposizioni dell’ordinamento italiano o del corretto contratto collettivo
               da applicare (naturalmente, quando tali norme sono di miglior favore rispetto
               alle regole applicate dai Paesi di provenienza dei lavoratori coinvolti).
                    Pertanto, realizzare un distacco transnazionale fittizio, versando agli Enti
               previdenziali e assicurativi nazionali importi inferiori a quelli dovuti, configura
               un ingiusto profitto inquadrabile nell’ambito del reato di truffa. Ed è questo
               principio che è stato rilanciato dalla sentenza n. 9758/2020, con la quale la
               Cassazione penale, nel valutare una fattispecie concreta di distacco transnazio-
               nale, ha fornito spunti di riflessione per tracciare un confine tra il reato di truffa
               e la somministrazione fraudolenta di manodopera.
                    Il d.lgs. n. 136/2016 configura il distacco transnazionale allorché, nell’am-
               bito di una prestazione di servizi, un’impresa stabilita in un altro Stato membro
               distacca in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appar-
               tenente  allo  stesso  gruppo.  La  condizione,  imposta  dalla  normativa,  è  che
               durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro tra la
               prima impresa e il lavoratore distaccato. Tale strumento, come accennato, viene
               considerato  non  autentico  quando  il  distaccante  e  il  distaccatario  realizzano
               distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di
               lavoro e sicurezza sociale, nonché un’interposizione illecita di manodopera.
                    L’azienda distaccante funge solo da mero serbatoio di lavoratori, così da
               consentire all’azienda distaccataria di evitare assunzioni dirette, di poter illecita-
               mente ridurre i costi del lavoro e di poter irregolarmente applicare regole meno
               favorevoli per i lavoratori stessi.
                    Un caso concreto chiarisce meglio tale aspetto.
                    La questione prende avvio dall’ordinanza, con cui il Tribunale del Riesame
               di Forlì ha ritenuto fittizio il distacco transnazionale con cui una ditta di nazio-
               nalità bulgara somministrava forza lavoro in Italia.
                    Secondo i Giudici la costituzione di una realtà imprenditoriale con sede in
               Bulgaria risultava essere esclusivamente fittizia svolgendo, in realtà, i lavoratori
               prestazioni lavorative all’interno dello Stato italiano con conseguenti ripercus-
               sioni sugli oneri fiscali e contributivi dell’azienda somministratrice. Più in par-
               ticolare, quest’ultima avrebbe dovuto versare in Italia i contributi previdenziali
               ed assistenziali che, di fatto, non versava avendo sede in Bulgaria.
                    Una  fittizia  condizione  di  distacco  transnazionale  che  aveva  impedito
               tanto all’Inps quanto all’Inail di attivarsi al fine di riscuotere i crediti previden-
               ziali ed assistenziali effettivamente spettanti.


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