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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODI PREVIDENZIALI




               nazionale del lavoro), dell’Inps e dell’Inail, nonché la Guardia di Finanza a veri-
               ficare sulla corretta fruizione dell’assegno di inclusione. Di fatto, interviene la
               decadenza dalle prestazioni economiche dell’Adi e del Spfl quando, nel corso
               delle attività di vigilanza, il beneficiario viene trovato a svolgere attività di lavoro
               senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni (in nero).
                    Scatta sempre la decadenza dal beneficio quando vengono effettuate comu-
               nicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore.
               Inoltre, sono revocati quando l’amministrazione accerta la non corrispondenza al
               vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza o
               l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione
               del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.
                    Con riferimento alle conseguenze all’esito delle attività di verifica, si evi-
               denzia prima di tutto che i commi 1 e 2 dell’art. 8 del decreto introducono due
               autonome ipotesi di reato. Si tratta di due fattispecie del tutto simili a quelle pre-
               viste dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019 in tema di Reddito di cittadinanza.
                    Il comma 1, infatti, si occupa della fase iniziale di accesso al beneficio, sta-
               bilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
               ottenere indebitamente l’assegno di inclusione o il supporto per la formazione
               e il lavoro, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non
               vere od ometta informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
                    Il successivo comma 2, invece, riguarda l’omessa comunicazione e preve-
               de la pena della reclusione da uno a tre anni nelle ipotesi in cui vengono taciute
               le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irre-
               golari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della conservazione
               del beneficio.

               3.  Le ipotesi della “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
                    La giurisprudenza, storicamente, ha inteso inquadrare tale condotta in dif-
               ferenti  reati:  ora  come  appropriazione  indebita,  ora  come  truffa,  da  ultimo
               come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (articolo 316-ter
               c.p.). In particolare, mentre nella truffa viene valorizzato l’artificio consistente
               nella fittizia esposizione delle somme corrisposte al lavoratore assieme all’indu-
               zione  in  errore  dell’ente  previdenziale,  nel  reato  di  indebita  percezione  non
               sono riscontrabili, in realtà, gli artifici e raggiri e manca anche il possesso mate-
               riale delle somme indebitamente percepite dal datore di lavoro.
                    La stessa Corte costituzionale ha affermato che il reato di cui all’articolo
               316-ter  ha  carattere  residuale  rispetto  al  reato  di  truffa  (articolo  640-bis  del
               Codice penale) intendendo coprire proprio quelle fattispecie in cui non vi sia


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