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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODI PREVIDENZIALI
nazionale del lavoro), dell’Inps e dell’Inail, nonché la Guardia di Finanza a veri-
ficare sulla corretta fruizione dell’assegno di inclusione. Di fatto, interviene la
decadenza dalle prestazioni economiche dell’Adi e del Spfl quando, nel corso
delle attività di vigilanza, il beneficiario viene trovato a svolgere attività di lavoro
senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni (in nero).
Scatta sempre la decadenza dal beneficio quando vengono effettuate comu-
nicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore.
Inoltre, sono revocati quando l’amministrazione accerta la non corrispondenza al
vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza o
l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione
del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.
Con riferimento alle conseguenze all’esito delle attività di verifica, si evi-
denzia prima di tutto che i commi 1 e 2 dell’art. 8 del decreto introducono due
autonome ipotesi di reato. Si tratta di due fattispecie del tutto simili a quelle pre-
viste dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019 in tema di Reddito di cittadinanza.
Il comma 1, infatti, si occupa della fase iniziale di accesso al beneficio, sta-
bilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
ottenere indebitamente l’assegno di inclusione o il supporto per la formazione
e il lavoro, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non
vere od ometta informazioni dovute, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
Il successivo comma 2, invece, riguarda l’omessa comunicazione e preve-
de la pena della reclusione da uno a tre anni nelle ipotesi in cui vengono taciute
le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irre-
golari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della conservazione
del beneficio.
3. Le ipotesi della “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”
La giurisprudenza, storicamente, ha inteso inquadrare tale condotta in dif-
ferenti reati: ora come appropriazione indebita, ora come truffa, da ultimo
come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (articolo 316-ter
c.p.). In particolare, mentre nella truffa viene valorizzato l’artificio consistente
nella fittizia esposizione delle somme corrisposte al lavoratore assieme all’indu-
zione in errore dell’ente previdenziale, nel reato di indebita percezione non
sono riscontrabili, in realtà, gli artifici e raggiri e manca anche il possesso mate-
riale delle somme indebitamente percepite dal datore di lavoro.
La stessa Corte costituzionale ha affermato che il reato di cui all’articolo
316-ter ha carattere residuale rispetto al reato di truffa (articolo 640-bis del
Codice penale) intendendo coprire proprio quelle fattispecie in cui non vi sia
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