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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODI PREVIDENZIALI




               Naspi, con conseguenze negative per l’Inps, in quanto si va a creare un benefi-
               cio ai fini pensionistici non dovuto.
                    Il fenomeno è diffuso in vari settori, ma statisticamente coinvolge soprat-
               tutto la figura del bracciantato agricolo, con la creazione di rapporti di lavoro di
               manodopera simulati, anche in ambito familiare.
                    A seguito di indagine, può emergere non soltanto che le attività lavorative
               denunciate, di fatto, non sono mai state svolte, ma che la ditta è, in genere, priva
               di una struttura economica ed organizzativa idonea a svolgere l’attività stessa.
               Pertanto, alla luce dei riscontri ispettivi, scatta il disconoscimento del rapporto
               di lavoro e, conseguentemente, viene meno il presupposto fondamentale per
               l’accesso alle connesse prestazioni previdenziali.
                    Va segnalato che questo sistema fraudolento viene, frequentemente, idea-
               to anche per creare una falsa documentazione attestante inesistenti rapporti
               lavorativi, necessaria sia per il rilascio e/o rinnovo dei permessi di soggiorno a
               cittadini extracomunitari, sia per l’ottenimento di indebite misure previdenziali
               a favore di tali soggetti.

               2.1 La fruizione del Reddito di cittadinanza
                    Un’altra ipotesi di questi ultimi anni riguarda la fruizione del Reddito di
               cittadinanza.
                    Il D.L. n. 4/2019 (convertito nella Legge n. 26/2019 e modificato dalla
               Legge n. 197/2022) ha introdotto questo nuovo strumento di sostegno per le
               famiglie bisognose al di sotto della soglia di povertà e in possesso di determinati
               requisiti, allo scopo di assicurare il reinserimento nel mondo del lavoro e all’in-
               clusione sociale.
                    In ogni caso, l’art. 7, comma 1, punisce con la reclusione da due a sei anni
               coloro che, per ottenere il Reddito di Cittadinanza (RdC) forniscono o utilizza-
               no dichiarazioni, documenti falsi, attestanti cose non vere oppure omettono
               informazioni rilevanti per l’ammissione al beneficio o la sua esclusione . Una
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               norma, quindi, che ricomprende ogni tipo di falsità o omissione senza alcuna
               differenziazione in relazione al grado di offensività delle singole condotte.
                    Successivamente, l’art. 1, commi da 73 a 84, della Legge n. 234/2021 (art.
               1, comma 74, lett. d), punto 4) introduce (con i commi dal 4-bis al 4-quinquies,
               all’articolo 5, D.L. n. 4/2019) la disciplina dell’istituto in esame nonché il qua-
               dro sanzionatorio.


               3    Le violazioni delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza sono state oggetto di
                    prassi amministrativa (INL, circ. n. 8/2019 e nota n. 7964/2019, Inps circ. n. 61/2023, e
                    messaggi n. 3415/2020 e n. 625/2022).

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