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DOTTRINA




                  Il “raggiro”, invece, è una menzogna idonea a far apparire come corri-
             spondente al vero quanto dichiarato ed è tesa a produrre un falso convincimen-
             to nella controparte vittima.
                  Per quanto di nostro interesse, tra le circostanze aggravanti dell’art. 640,
             vi è quella del fatto commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, laddove per
             ente pubblico si intende, tra gli altri, l’Inps . Le truffe ai danni dell’Ente previ-
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             denziale rappresentano un fenomeno grave e diffuso, ulteriormente testimonia-
             to dal fatto che i molti procedimenti penali instaurati nel corso degli anni coin-
             volgono centinaia o migliaia di imputati e che il relativo giro di denaro è molto
             elevato, con notevole danno per lo Stato.
                  Ad  esempio,  ricorre  questo  reato  aggravato  contro  l’Inps,  ai  sensi  del
             comma  2,  nel  caso  in  cui  un  dipendente  svolge  un’attività  lavorativa  presso
             un’impresa gestita da un proprio familiare, pur avendo presentato un certificato
             di malattia al proprio datore di lavoro, oppure laddove utilizzi i permessi per
             assistere e curare, formalmente, un familiare gravemente invalido (ex art. 33,
             Legge n. 104/1992) e, invece, si reca in vacanza nello stesso periodo coinciden-
             te con i giorni di permesso richiesti.
                  In tal caso, il lavoratore percepisce, indebitamente, una indennità di malat-
             tia a carico dell’Inps non dovuta, oppure beneficia di una copertura contributi-
             va per assenze che sono utilizzate per altri scopi.

             1.1 Il distacco transnazionale e reato di truffa
                  In materia di distacco transazionale, e per quanto concerne il profilo ispettivo,
             l’attenzione degli operatori di vigilanza si focalizza sul distacco illecito di manodopera.
                  Del resto, in questi ultimi anni si è avuta, costantemente, una maggiore
             mobilità dei lavoratori, tuttavia, il mutare della realtà sociale, del sistema econo-
             mico e delle modalità organizzative dell’impresa che attua forme di decentra-
             mento produttivo determina inevitabili ripercussioni sulle tutele dei lavoratori.
             Ciò è dovuto dal fatto che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro
             e utilizzazione della prestazione è un fenomeno in crescita.
                  In questo ambito, la patologia di cui può essere affetto il rapporto contrat-
             tuale che determina l’utilizzo di manodopera, come il distacco, travalica lo sche-
             ma legale disciplinato dalla normativa di settore e ha conseguenze, non soltanto
             sul piano giuslavoristico, ma anche di natura penale.

             1    Dispositivo dell’art. 640 Codice Penale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
                  errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
                  da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno
                  a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato
                  o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea”.

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