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IL MERCATO DELL’ARTE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI




               in senso lato, culturali. Se, quindi, di norma, l’interesse culturale si sprigiona dal
               bene in quanto tale, per i beni “di riferimento” si origina dall’esterno, in forza
               di un legame che collega la res con una specifica circostanza storica o culturale
               della quale essi offrono una testimonianza. Come osservato dal Consiglio di
               Stato, proprio in questo riferimento ad un fatto specifico «sta la differenza tra
               il vincolo in esame e quello storico-artistico, dato che all’opposto i valori arti-
               stici  sono  espressione  del  generico  gusto  di  un’epoca,  non  necessariamente
               ricollegabile a fatti determinati» .
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                    Ebbene, non è un caso che proprio su tale - fragile - fondamento si
               siano succedute in anni recenti talune dichiarazioni di interesse storico-arti-
               stico che, allo scopo di “supplire” all’apparente vuoto di tutela per le opere
               che non abbiano “compiuto” settanta anni (o cinquanta, in caso di beni di
               eccezionale  interesse),  intendevano  scongiurare  il  rischio  di  esportazione
               dell’opera.
                    Provvedimenti che, però, non ricostruendo convincentemente il supposto
               nesso relazionale, non hanno superato il vaglio di legittimità del Giudice ammi-
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               nistrativo .

               3. La soglia temporale di rilevanza e le prospettive della legislazione
                    La determinazione del momento temporale che segna il capovolgimento
               dell’assetto di interessi, individuale e collettivo, è affidata, come dicevamo, alla
               scelta  discrezionale  del  legislatore  ed  appare  tutt’altro  che  scontata,  come
               dimostra l’attenzione che, in poco più di un decennio, si è ad essa riservata
               nell’ordinamento italiano. Si registra, infatti, in questa materia, il rapido sus-
               seguirsi,  dapprima,  nel  2011,  di  un  intervento  con  decreto-legge  (art.  4,
               comma 16, lett. a), b), c), del d.l. n. 70, convertito, con modificazioni, in l. n.
               106 del 2011, ed in seguito abrogato con l’art. 217, comma 1, lett. v), del d.lgs.
               n. 50 del 2016, il c.d. “Codice appalti”); poi, nel 2017, di un nuovo intervento
               legislativo, la legge n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
               (art. 1, comma 175); infine, più di recente, di una proposta di ulteriore modi-
               fica,  attualmente  in  corso  di  esame  nella  Commissione  Cultura  del  Senato
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               (A.S. n. 762) .
               20   Così,  Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  sent.  n.  2920  del  14  giugno  2017,  sul  caso  “Cinema
                    America”.
               21   Ci si riferisce, ad esempio, alle due sentenze del 6 settembre 2023 del TAR Lombardia, sez.
                    III, nn. 2059 e 2060 del 2023, aventi ad oggetto opere artistiche realizzate rispettivamente da
                    meno di 50 anni (il quadro “Passeggiata in giardino a Velate”, di Renato Guttuso, del 1983)
                    e da meno di 70 anni (il dipinto “L’amitié”, di Leonor Fini, del 1958).
               22   L. Casini, La circolazione delle opere d’arte tra semplificazioni e complicazioni, in Aedon, 3/2023.

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