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INSERTO
Ci si riferisce alla classica contrapposizione tra la concezione cosmopolita
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e quella nazional-patrimoniale . Per la prima i beni culturali non dovrebbero
essere trattenuti all’interno dei confini del Paese nel quale abbiano avuto origine
ed anzi, in quanto patrimonio dell’intera umanità, la loro circolazione dovrebbe
informarsi al principio di libera circolazione; per la seconda, invece, ispirata al
contrapposto principio della staticità, tali opere, contribuendo ad identificare la
propria comunità nazionale - alla quale, al di là della logica prettamente proprie-
taria, apparterebbero idealmente -, dovrebbero essere salvaguardati dallo Stato
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attraverso politiche conservative e divieti di esportazione .
Conformemente alla collocazione tra i Paesi-fonte, quella italiana si confi-
gura come una legislazione tradizionalmente poco largheggiante in materia di
esportazione. Deve, anzi, rilevarsi che è proprio la vigilanza sulla circolazione
degli oggetti d’arte, più di altri aspetti, ad aver polarizzato, durante la fase
embrionale di sviluppo della normativa in materia, l’attenzione dei legislatori
pre-unitari, i quali sono pervenuti a prescrivere rigorosi divieti di esportazione,
solo in seguito attenuati dalla legislazione successiva: la legge “Rosadi” (art. 8,
legge n. 364 del 1909), ma soprattutto - quantomeno nella sua versione origi-
naria - la legge “Bottai” n. 1089 del 1939 (art. 35). Queste ultime, infatti, limi-
tavano l’operatività del divieto di esportazione a cose di interesse storico-arti-
stico la cui fuoriuscita potesse provocare un danno definito rispettivamente
“grave” o “ingente” al patrimonio storico-artistico.
La concezione nazional-patrimoniale trova, altresì, accoglimento nella
Costituzione, la quale impone alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e arti-
3 Cfr., J.H. Merryman, Il controllo nazionale sull’esportazione dei beni culturali, in Riv. dir. civ., 1988,
633 ss., il quale evidenzia (pag. 634) che «a partire dalla metà degli anni sessanta, i paesi ricchi
di beni culturali hanno cominciato a promuovere una grossa campagna, sia attraverso
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che attraverso l’UNESCO o organizzazioni regio-
nali, per incoraggiare i paesi importatori ad applicare le proprie leggi. Il successo di questa
campagna ha fatto sì che la politica restrittiva, tipica dei paesi ricchi di beni culturali, sia dive-
nuta un problema comune»; F. Francioni, Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural
Heritage as a Shared Interest of Humanity, in Michigan Journal of International Law, 2004, 1209 ss.
4 Sulla nazionalità del patrimonio storico-artistico costituzionalmente tutelato, v., F.S. Marini,
Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, 208 ss.
5 Cfr., M. Marletta, La restituzione dei beni culturali. Normativa comunitaria e Convenzione UNI-
DROIT, Padova, 1997, 4 ss.; M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto inter-
nazionale, diritto comunitario e diritto interno, Milano, 2007, 8 ss. I beni culturali sarebbero carat-
terizzati dal «principio della staticità in contrapposizione a quello della libera circolazione,
che caratterizza i beni aventi soltanto un valore economico»: così, A. Catelani, Restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro dell’Unione europea, in A. Catelani, E. De
Marco, V. Gasparini Casari, A. Papa, M. Tivelli, La circolazione dei beni culturali. Commento alla
legge 30 marzo 1998, n. 88, Milano, 1998, 22. Sull’aumento delle transazioni commerciali delle
opere d’arte, che si registra, però, negli ultimi anni, v., L. Casini, La globalizzazione giuridica dei
beni culturali, in Aedon, 3/2012.
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