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IL MERCATO DELL’ARTE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI




               definitiva dal territorio nazionale sia vietata per i beni che presentino interesse
               culturale ex art. art. 10, commi 1-3 . Per tutti gli altri beni indicati al comma 3
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               dell’art. 65, i quali, ancorché non dichiarati, «presentino interesse culturale», il
               Codice prevede un divieto relativo di esportazione, superabile attraverso un’ap-
               posita autorizzazione ministeriale .
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               2.  La questione della soglia temporale di rilevanza delle opere d’arte come
                  punto di equilibrio tra diritto individuale e tutela degli interessi collettivi
                    Inoltre, anche dal fronte interno provengono limiti alla tutela del patrimo-
               nio storico-artistico.
                    Ci si riferisce non solo, com’è ovvio, al diritto di proprietà, garantito ex art.
               42 Cost., ma anche alla libertà d’arte, contemplata all’art. 33, comma 1, Cost.,
               nella quale, pur presupposta la prevalenza del momento creativo, assume rilievo
               pure il prodotto culturale. Del resto, la manifestazione del pensiero artistico
               non potrebbe dirsi pienamente libera se venisse totalmente disgiunta dalla tutela
               della sua realizzazione, che comprende, tra l’altro, il diritto (dell’autore e degli
               eredi) di distruggere l’opera, di modificarla, nonché di commercializzarla ed
               esportarla.
                    Gli artt. 33, comma 1, e 42 Cost. si pongono, quindi, in antagonismo con
               tra  l’art.  9,  comma  2,  Cost. ,  in  quanto  gli  uni  segnano  la  prevalenza  del
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               momento individuale, anche a costo di lasciare irrealizzato l’interesse collettivo
               alla conservazione del patrimonio storico-artistico, mentre l’altro, allo scopo di
               tutelare il bene culturale nell’interesse della collettività, giustifica delle limitazio-
               ni ai diritti individuali.
                    Nella prospettiva del contemperamento di queste tensioni, deve ritenersi
               che  l’interesse  alla  tutela  del  patrimonio  storico-artistico  della  Nazione  non
               possa essere perseguito al prezzo di sacrificare completamente né il diritto di
               libertà dell’artista, né il diritto di proprietà, rispetto al quale, pure, sono applica-
               bili incisivi interventi conformativi delle facoltà dominicali, ammissibili in base
               alla sua “funzione sociale” (art. 42, comma 2, Cost.).


               12   G. Morbidelli, Art. 10, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, III ed.,
                    Milano, 2019, 135 ss.
               13   G. Famiglietti, D. Carletti, G. Veccia, Circolazione in ambito internazionale, in R. Tamiozzo (coor-
                    dinato da), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2005, 296 ss.; A. Simonati, Art. 65,
                    in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, III ed., cit., 654 ss.; A. Pirri
                    Valentini, Il controllo giurisdizionale sull’esportazione di opere d’arte, in Riv. trim dir. pubbl., 2020, 491
                    ss.,  Id.,  Il  controllo  della  circolazione  internazionale  delle  opere  d’arte,  Milano,  2023,  58  ss.
                    Sull’assolutezza del divieto generale di uscita, v., D. Nardella, Art. 65, in M. Cammelli (a cura
                    di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2007, 301.
               14   Vedi, F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 199 ss.

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