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comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili,
costituendo, quindi, oggetto di negozi giuridici, e gli Stati sarebbero pertanto
vincolati al rispetto degli obblighi dell’(attuale) art. 30 TFUE.
Un’interpretazione, peraltro, polemicamente contestata dal legislatore italiano
che nella modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, apportata nel
2008, ha avvertito la necessità di precisare che «con riferimento al regime della
circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono
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assimilabili a merci» .
Non che, si badi, il diritto primario dell’Unione europea ignori le esigenze
culturali degli Stati membri. Il Trattato di Roma, infatti, già nella sua versione
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originaria, contempla esplicitamente, nell’art. 36 (l’attuale art. 36 TFUE) una
forma di tutela degli interessi culturali, ammettendo quale possibile deroga, alla
libertà di circolazione delle merci, la protezione del patrimonio artistico, storico
o archeologico nazionale, nonché la tutela della proprietà industriale e commer-
ciale, nella quale rientra, altresì, secondo l’orientamento della giurisprudenza
sovranazionale , la proprietà letteraria ed artistica.
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È, peraltro, proprio su tale base che può giustificarsi la restrittiva disciplina
italiana che prevede un assoluto e generale divieto di esportazione per i beni
culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, ad enti pubblici o persone giuridi-
che private senza scopo di lucro, nonché per i beni culturali dichiarati apparte-
nenti a privati. Stabilisce, infatti, l’art. 65 del Codice dei beni culturali che l’uscita
9 Ci si riferisce all’art. 64-bis, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto
dalla lett. rr) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008.
10 Art. 36 TFUE: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restri-
zioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica,
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali
divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Cfr., A. Papa, La definizione del
“patrimonio culturale europeo” e la tutela delle testimonianze nazionali aventi valore di civiltà, in AA.VV.,
Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, Napoli, 2004, 217 ss.; G. Avanzini, La circolazione intracomu-
nitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 2018, 697 ss.; P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni
culturali italiani, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 705 ss.
11 Sentenza del 24 gennaio 1989, Firma EMI Electrola GMBH contro Firma Patricia Im-Und
Export Verwaltungsgesellschaft MBH ed altri, causa 341/87, nella quale si legge: «a norma
dell’art. 36 del Trattato, le disposizioni dell’art. 30, che proibiscono ogni misura d’effetto
equivalente a restrizioni quantitative tra gli Stati membri, lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni all’importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e com-
merciale. Tale tutela include quella della proprietà letteraria e artistica tra cui il diritto d’auto-
re, in quanto sfruttabile commercialmente». V., in argomento, F. Mucci, La Comunità Europea
e il diritto d’autore. Sfida digitale e aspetti culturali, Napoli, 1998, 87 ss.; F. Lafarge, Cultura, in M.P.
Chiti, G. Greco (diretto da) e G.F. Cartei, D.U. Galetta (coordinato da), Trattato di diritto ammi-
nistrativo europeo, II, Milano, 2007, 986 ss.
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