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INSERTO




             comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili,
             costituendo, quindi, oggetto di negozi giuridici, e gli Stati sarebbero pertanto
             vincolati  al  rispetto  degli  obblighi  dell’(attuale)  art.  30  TFUE.
             Un’interpretazione, peraltro, polemicamente contestata dal legislatore italiano
             che nella modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio, apportata nel
             2008, ha avvertito la necessità di precisare che «con riferimento al regime della
             circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono
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             assimilabili a merci» .
                  Non che, si badi, il diritto primario dell’Unione europea ignori le esigenze
             culturali degli Stati membri. Il Trattato di Roma, infatti, già nella sua versione
                                                                                   10
             originaria, contempla esplicitamente, nell’art. 36 (l’attuale art. 36 TFUE)  una
             forma di tutela degli interessi culturali, ammettendo quale possibile deroga, alla
             libertà di circolazione delle merci, la protezione del patrimonio artistico, storico
             o archeologico nazionale, nonché la tutela della proprietà industriale e commer-
             ciale, nella quale rientra, altresì, secondo l’orientamento della giurisprudenza
             sovranazionale , la proprietà letteraria ed artistica.
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                  È, peraltro, proprio su tale base che può giustificarsi la restrittiva disciplina
             italiana che prevede un assoluto e generale divieto di esportazione per i beni
             culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, ad enti pubblici o persone giuridi-
             che private senza scopo di lucro, nonché per i beni culturali dichiarati apparte-
             nenti a privati. Stabilisce, infatti, l’art. 65 del Codice dei beni culturali che l’uscita
             9    Ci si riferisce all’art. 64-bis, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto
                  dalla lett. rr) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008.
             10   Art. 36 TFUE: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restri-
                  zioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica,
                  di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli
                  animali  o  di  preservazione  dei  vegetali,  di  protezione  del  patrimonio  artistico,  storico  o
                  archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali
                  divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una
                  restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Cfr., A. Papa, La definizione del
                  “patrimonio culturale europeo” e la tutela delle testimonianze nazionali aventi valore di civiltà, in AA.VV.,
                  Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, Napoli, 2004, 217 ss.; G. Avanzini, La circolazione intracomu-
                  nitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea, in Riv. it.
                  dir. pubbl. com., 2018, 697 ss.; P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni
                  culturali italiani, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 705 ss.
             11   Sentenza del 24 gennaio 1989, Firma EMI Electrola GMBH contro Firma Patricia Im-Und
                  Export Verwaltungsgesellschaft MBH ed altri, causa 341/87, nella quale si legge: «a norma
                  dell’art. 36 del Trattato, le disposizioni dell’art. 30, che proibiscono ogni misura d’effetto
                  equivalente a restrizioni quantitative tra gli Stati membri, lasciano impregiudicati i divieti o
                  restrizioni all’importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e com-
                  merciale. Tale tutela include quella della proprietà letteraria e artistica tra cui il diritto d’auto-
                  re, in quanto sfruttabile commercialmente». V., in argomento, F. Mucci, La Comunità Europea
                  e il diritto d’autore. Sfida digitale e aspetti culturali, Napoli, 1998, 87 ss.; F. Lafarge, Cultura, in M.P.
                  Chiti, G. Greco (diretto da) e G.F. Cartei, D.U. Galetta (coordinato da), Trattato di diritto ammi-
                  nistrativo europeo, II, Milano, 2007, 986 ss.

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