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IL MERCATO DELL’ARTE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI
stico della Nazione (art. 9, comma 2, Cost.). Il disposto non lascia spazio a dubbi,
mostrando di privilegiare l’orientamento che fa, del patrimonio culturale, uno stru-
mento di identificazione della collettività nazionale, in quanto tale da preservare.
Tale valenza identitaria del patrimonio culturale è, per di più, esplicitamen-
te confermata dall’art. 1, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(d.lgs. n. 42 del 2004), il quale dispone che: «La tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazio-
nale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» .
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Ciononostante, questo approccio conservativo non è esente da tempera-
menti. Tutt’altro.
Viene in rilievo, infatti, un duplice ordine di limiti, l’uno proveniente dal
fronte sovranazionale, l’altro dal fronte interno.
Quanto al primo, non può sottovalutarsi che l’(allora) Comunità
Economica Europea abbia rappresentato, a partire dagli anni ’70 del secolo
scorso, il più incisivo fattore di condizionamento della legislazione italiana sui
beni culturali, con l’estensione, ad essi, del principio di libera circolazione delle
merci affermato nei Trattati istitutivi. La Corte di Giustizia, infatti - accogliendo
un’opinione, invero, non incontroversa a livello sovranazionale, oltre che inter-
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nazionale , - assimila beni (e servizi) culturali ai beni sul mercato. In altre parole,
gli oggetti d’interesse artistico, storico, archeologico o etnologico sarebbero sot-
toposti alla disciplina contenuta nel Trattato , poiché - indipendentemente dalle
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caratteristiche che li distinguono dagli altri beni commerciabili - avrebbero in
6 Cfr., G. Severini, I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giorn. dir. amm., 2004, 470.
7 Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio On the protection of national treasures possessing
artistic historic or archeological value: needs arising from the abolition of frontiers on 1992, COM (89) 594
final, 22 novembre 1989, si afferma, infatti, che non sarebbe applicabile la logica del mercato
interno e il principio di libera circolazione ai beni culturali, i quali, in considerazione della loro
speciale natura non potrebbero essere trattati come merci. Cfr., P. Petraroia, I patrimoni culturali
nazionali e la loro protezione nel mercato interno europeo, in A. Maresca Compagna, P. Petraroia, Beni cul-
turali e mercato europeo. Norme sull’esportazione nei Paesi della Comunità, Roma, 1991, 40 ss.; A. Pontrelli,
La gestione, la valorizzazione e la circolazione dei beni del patrimonio culturale nel diritto interno e comunitario,
in V. Caputi Jambrenghi (a cura di), La cultura e i suoi beni giuridici, Milano, 1999, 103 ss.; P. Otranto,
Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008,
705 ss. Si esprime nello stesso senso, inoltre, la risoluzione della Commissione per la cultura, la
gioventù, l’istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, approvata il 26 novembre 1991 (su cui
v., M.E. Vesci, I beni culturali, in N. Lipari (a cura di), Trattato di diritto privato europeo, II, Padova,
2003, 464 s.). Si veda, inoltre, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 1072 (1988) nella
quale si prospetta «a concept of cultural and artistic property that is different from the concept of other goods
traded, and hence a different concept of property law concerning such goods» (punto 4).
8 È su questo presupposto che sono state fondate le pronunce di condanna della Corte di giu-
stizia europea nei confronti della disciplina italiana sull’esportazione dei beni culturali:
sentenza del 10 dicembre 1968, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica
italiana, Causa 7/68. V., P. Pescatore, Le commerce de l’art et le Marché commun, in Revue trimestrielle
de droit européen, 1985, 452 ss.
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