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INSERTO
Quanto alla legge n. 124 del 2017, essa - non insensibile alla spinta verso
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il mercato proveniente dagli ordinamenti internazionale e sovranazionale - fa
un primo passo nella direzione di una maggiore liberalizzazione della circola-
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zione delle opere d’arte .
A questo scopo la legge modifica, tra l’altro, il requisito temporale neces-
sario per la dichiarazione dell’interesse storico-artistico, fissato originariamente
dal Codice dei beni culturali a cinquanta anni, elevandolo in via generale, per i
beni culturali mobili e immobili, in proprietà pubblica o privata, a settanta anni.
Vengono, così, superate le incertezze determinate dall’intervento parziale del
2011, limitato ai soli beni immobili in proprietà di soggetti pubblici ed enti non
profit, il quale era stato introdotto con una disposizione in seguito abrogata,
come appena anticipato, nel 2016 .
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L’ovvio effetto che ne consegue è la riduzione dei beni culturali
dichiarabili e, quindi, potenzialmente oggetto di un divieto assoluto di
esportazione.
La legge n. 124 del 2017 introduce, nel contempo, un regime di libera
esportazione per una nuova categoria di beni, quelli di interesse culturale non
(ancora) dichiarati , realizzati da un autore non più in vita o comunque da più
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di settanta anni, che presentino un valore venale inferiore a 13.500 euro , sta-
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bilendo, però, una deroga in relazione alla soglia temporale di rilevanza per le
cose, a chiunque appartenenti, che presentino un interesse artistico, storico,
23 Cfr., L. Casini, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, cit.
24 Cfr., M. Pirrelli, La riforma della circolazione dei beni culturali fa entrare l’Italia in Europa, in
ilsole24ore.com, 4 aprile 2017; G. Avanzini, La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati
tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 689 ss.;
P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2018, 712 ss.; A. Pirri Valentini, Il controllo della circolazione internazionale delle opere
d’arte, cit., 61 ss.
25 Si veda sul punto il parere del Mibact del 3 agosto 2016, che opportunamente esclude la revi-
viscenza dell’originaria disposizione del Codice dei beni culturali in conseguenza dell’abro-
gazione della disposizione novellante.
26 … ad eccezione di reperti archeologici, di reperti derivanti dallo smembramento di monu-
menti, di incunaboli, manoscritti e archivi (Allegato A, lett. b), n. 1).
27 Comprovato mediante autocertificazione presentata dall’interessato presso l’ufficio di
esportazione, secondo procedure e modalità per le quali la legge n. 124 del 2017 rinvia ad
un futuro D.M. V., per la disciplina di attuazione, il d.m. n. 246 del 2018, “Condizioni,
modalità e procedure per la circolazione internazionale dei beni culturali”, modificato dal
D.M. n. 367 del 2020, il quale ha abrogato l’art 7, comma 6, che aveva rinviato l’attuazione
della soglia di valore subordinandola all’anagrafe della circolazione internazionale. Cfr., in
argomento, P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 717 ss.; M. Palumbo, L’esportazione di opere d’arte e le recenti novità
sulla “soglia di valore”, in Quid magazine. Arte contemporanea, 4 novembre 2020, in
quidmagazine.com.
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