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INSERTO




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             restituzione, della dovuta diligenza del possessore al momento dell’acquisto ,
             ma contraddice l’impianto che caratterizza il Codice, il quale è opportunamente
             improntato sulla preferenza per l’anticipazione della tutela del patrimonio sto-
             rico-artistico . Non è un caso, del resto, che l’istituto del silenzio-assenso, pre-
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             visto dalla disciplina originaria del 2004 (d.lgs. n. 42) in relazione al procedimen-
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             to di verifica dell’interesse culturale  - e che esponeva il patrimonio culturale
             pubblico al rischio di una incontrollata possibilità di alienazione - sia stato ben
             presto  superato  con  le  modifiche  introdotte  nel  2006  (d.lgs.  n.  56),  le  quali
             hanno stabilito la necessità di un apposito provvedimento amministrativo per
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             accertare la sussistenza dell’interesse culturale (art. 12) .
                  Non esenti da problematiche, infine, le novità introdotte sul trattamento
             fiscale delle compravendite di opere d’arte, il quale, peraltro, risulta, non da
             oggi, piuttosto complesso ed opaco . Il d.d.l. - in linea con i principi e criteri
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             direttivi previsti dalla legge delega n. 111 del 2023 in materia di riforma fiscale
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             - stabilisce, per le vendite fino a 20.000 euro, l’esenzione dall’IVA per l’impor-
             tazione e per la cessione da parte dell’autore (oppure dai suoi eredi o legatari),
             nonché l’applicazione di un’aliquota agevolata al 10 per cento, anziché quella
             ordinaria pari al 22 per cento, per le cessioni effettuate da soggetti diversi dal-


             31   Si fa riferimento, ovviamente alla Convenzione UNIDROIT, sui beni culturali rubati o ille-
                  citamente esportati, la quale prevede, all’art. 6, comma 2, che per verificare la dovuta diligen-
                  za del possessore al momento dell’acquisizione il giudice, dovrà tenere conto “in particolare”
                  della mancanza del certificato di esportazione.
             32   L. Casini, La circolazione delle opere d’arte tra semplificazioni e complicazioni, cit.
             33   Così l’art. 12, comma 10, in forza del rinvio all’art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del d.l.
                  30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
                  326. Cfr., A. Serra, Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale (art. 55), in Aedon,
                  1/2004; G. Vesperini, Il silenzio nel regime dei beni culturali, in Aedon, 2/2006.
             34   Art. 12: «I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui
                  le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’in-
                  teresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
                  base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uni-
                  formità di valutazione». Cfr. A. Barletta, Art. 12, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni
                  culturali e del paesaggio, III ed., cit., 150 ss.; M. Martinelli, Art. 54, in M.A. Sandulli (a cura di),
                  Codice dei beni culturali e del paesaggio cit., III ed., 558 ss.
             35   G.M. Committeri, C. Lo Re, Il mercato dell’arte tra regole IVA e “diritto di seguito”, in il Fisco, 2018,
                  1831 ss. V., Cass., ord. 8 marzo 2023, n. 6874, che, in merito al regime fiscale da applicare
                  alla cessione delle opere d’arte, conferma la rilevanza della distinzione tra collezionista, spe-
                  culatore occasionale e mercante d’arte. Cfr., E. Artuso, I. Bisinella, Cessione di opere artistiche e
                  il trittico “collezionista”, speculatore occasionale” e “mercante d’arte” ai fini delle imposte dirette, in rivista-
                  dirittotributario.it, 7 ottobre 2023.
             36   L’art. 7, comma 1, lett. e), della l. n. 111 del 2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale”
                  prevede, come principio e criterio direttivo, quello di «ridurre l’aliquota dell’IVA all’importa-
                  zione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022,
                  ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da col-
                  lezione».

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