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IL MERCATO DELL’ARTE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI
archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l’integrità e la completezza
del patrimonio culturale della Nazione» (art. 10, comma 3, lett. d-bis), in relazio-
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ne alle quali viene fissata a cinquanta anni .
Proprio su questa disciplina legislativa intende intervenire il d.d.l. n. 762,
allo scopo di incentivare il mercato dell’arte .
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Tale intento viene perseguito in due modi. Per un verso, esso sopprime la
categoria dei beni di eccezionale interesse che, come dicevamo, in base alla
novella del 2017, rappresentano una deroga alla liberalizzazione della fuoriusci-
ta dei beni di interesse culturale di valore venale inferiore a 13.500 euro; per
altro verso, questo progetto sostituisce tale valore economico con una pluralità
di soglie, modulate - con un rinvio all’Allegato A del regolamento (CE) n.
116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 - in ragione della tipologia dei
beni e comunque tutte più elevate - finanche significativamente più elevante -
rispetto a quella - prudentemente accolta nel 2017 - pari a 13.500 euro.
Ma non è tutto.
In relazione ai beni culturali non dichiarati, ma potenzialmente dichiarabili
- per i quali, cioè, il divieto di esportazione è non assoluto, ma relativo, ovvero-
sia superabile con autorizzazione - il d.d.l. n. 762 prevede sì l’estensione del
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termine per la conclusione del procedimento, che viene portato da quaranta a
sessanta giorni, ma lo affianca con l’introduzione del silenzio assenso, facendo
salvi i poteri di annullamento d’ufficio.
È appena il caso di osservare che questa previsione rischia di determinare
effetti opposti rispetto a quelli che si vorrebbero perseguire. La celerità e la
semplificazione del procedimento, che dovrebbero essere favorite dall’istituto
del silenzio-assenso, potrebbero, infatti, essere vanificate dalla possibilità di
annullamento d’ufficio, che, per converso, espone ad una significativa incertez-
za la circolazione dei beni culturali.
Per di più la carenza di un formale certificato non solo potrebbe rappre-
sentare un significativo ostacolo per la dimostrazione, a fronte di un’azione di
28 Cfr., P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani, cit., 712
ss.; per un approfondimento su questa categoria, G. Avanzini, La circolazione intracomunitaria
dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea, cit., 697 ss.
29 L. Casini, La circolazione delle opere d’arte tra semplificazioni e complicazioni, cit., nonché Id.,
Audizione tenuta il 17 ottobre 2023 presso la Commissione Cultura del Senato sull’A.S. 762 - Modifiche
al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia
di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per
oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, in www.senato.it.
30 Prevede, infatti, l’art. 68, comma 1, che l’uscita definitiva (e, quindi, il corrispondente atte-
stato di libera circolazione) possano essere richiesti solo per le cose e i beni di cui all’art.
65, comma 3, ovverosia per i beni non dichiarati, cioè non sottoposti a divieto assoluto di
uscita.
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