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IL MERCATO DELL’ARTE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI NORMATIVI




               archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l’integrità e la completezza
               del patrimonio culturale della Nazione» (art. 10, comma 3, lett. d-bis), in relazio-
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               ne alle quali viene fissata a cinquanta anni .
                    Proprio su questa disciplina legislativa intende intervenire il d.d.l. n. 762,
               allo scopo di incentivare il mercato dell’arte .
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                    Tale intento viene perseguito in due modi. Per un verso, esso sopprime la
               categoria  dei  beni  di  eccezionale  interesse  che,  come  dicevamo,  in  base  alla
               novella del 2017, rappresentano una deroga alla liberalizzazione della fuoriusci-
               ta dei beni di interesse culturale di valore venale inferiore a 13.500 euro; per
               altro verso, questo progetto sostituisce tale valore economico con una pluralità
               di  soglie,  modulate  -  con  un  rinvio  all’Allegato  A  del  regolamento  (CE)  n.
               116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 - in ragione della tipologia dei
               beni e comunque tutte più elevate - finanche significativamente più elevante -
               rispetto a quella - prudentemente accolta nel 2017 - pari a 13.500 euro.
                    Ma non è tutto.
                    In relazione ai beni culturali non dichiarati, ma potenzialmente dichiarabili
               - per i quali, cioè, il divieto di esportazione è non assoluto, ma relativo, ovvero-
               sia superabile con autorizzazione  - il d.d.l. n. 762 prevede sì l’estensione del
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               termine per la conclusione del procedimento, che viene portato da quaranta a
               sessanta giorni, ma lo affianca con l’introduzione del silenzio assenso, facendo
               salvi i poteri di annullamento d’ufficio.
                    È appena il caso di osservare che questa previsione rischia di determinare
               effetti opposti rispetto a quelli che si vorrebbero perseguire. La celerità e la
               semplificazione del procedimento, che dovrebbero essere favorite dall’istituto
               del  silenzio-assenso,  potrebbero,  infatti,  essere  vanificate  dalla  possibilità  di
               annullamento d’ufficio, che, per converso, espone ad una significativa incertez-
               za la circolazione dei beni culturali.
                    Per di più la carenza di un formale certificato non solo potrebbe rappre-
               sentare un significativo ostacolo per la dimostrazione, a fronte di un’azione di

               28   Cfr., P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani, cit., 712
                    ss.; per un approfondimento su questa categoria, G. Avanzini, La circolazione intracomunitaria
                    dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea, cit., 697 ss.
               29   L.  Casini,  La  circolazione  delle  opere  d’arte  tra  semplificazioni  e  complicazioni,  cit.,  nonché  Id.,
                    Audizione tenuta il 17 ottobre 2023 presso la Commissione Cultura del Senato sull’A.S. 762 - Modifiche
                    al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia
                    di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per
                    oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, in www.senato.it.
               30   Prevede, infatti, l’art. 68, comma 1, che l’uscita definitiva (e, quindi, il corrispondente atte-
                    stato di libera circolazione) possano essere richiesti solo per le cose e i beni di cui all’art.
                    65, comma 3, ovverosia per i beni non dichiarati, cioè non sottoposti a divieto assoluto di
                    uscita.

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