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INSERTO
Difatti, l’interesse culturale è tutt’altro che «insuscettivo di essere subordi-
nato a qualsiasi altro» interesse, come pure affermato in qualche caso dalla
Corte costituzionale , sul postulato del carattere “primario” di esso. Il concetto
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di primarietà è, infatti, connotato, alla luce della stessa giurisprudenza costitu-
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zionale, da una «estrema elasticità» , tanto che non mancano pronunce, anche
recenti, decisamente dissonanti , nelle quali si esclude che qualsivoglia interesse
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costituzionale possa assumere carattere “tirannico” rispetto agli altri.
Ebbene, il punto di equilibrio tra il profilo del diritto individuale e quello,
collettivo, della tutela del patrimonio storico-artistico è determinato dal legisla-
tore attraverso la soglia temporale, che segna il momento nel quale l’uno deve
cedere il passo all’altra, sempre che sul bene si riscontri l’interesse culturale. In
tal modo il Codice prevede, in via generale, che il regime vincolistico dei beni
culturali operi limitatamente a cose, mobili e immobili, il cui autore non sia più
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vivente e che, comunque, siano state realizzate da almeno settanta anni . Ciò
segna, nel primo periodo successivo alla realizzazione dell’opera, la prevalenza
della libertà individuale dell’artista - e del diritto dominicale -, destinati, però, a
diventare, in una seconda fase, recessivi di fonte all’interesse collettivo alla tute-
la del bene culturale.
Merita osservare che tra le categorie sottratte all’operatività di tale presup-
posto temporale il Codice include «le cose immobili e mobili, a chiunque appar-
tenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scien-
za, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimo-
nianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religio-
se» . Il presupposto per l’applicazione del disposto è che l’interesse storico-
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artistico non attenga all’opera in sé, ma sia apprezzabile “in relazione” a fatti,
15 Così, sent. n. 151 del 1986.
16 Così, D. Morana, La fondamentalità del diritto e dell’interesse della collettività alla salute: metamorfosi di
una garanzia costituzionale, dal caso Ilva ai tempi della pandemia, in Id. (a cura di), I diritti costituzionali
in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, II ed., Napoli, 2023, 178.
17 Basti ricordare la sent. n. 85 del 2013 (significativamente ripresa dalla recente sent. C.d.S.,
sez. IV, 21 marzo 2023, 2836), per la quale «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto indi-
viduare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre
“sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto
tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansio-
ne di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione
della dignità della persona».
18 Art. 10, comma 5, del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42 del 2004), come
modificato dalla l. n. 124 del 2017.
19 Sempre al comma 5 dell’art. 10.
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