Page 240 - Rassegna 2024-2
P. 240

INSERTO




                  Difatti, l’interesse culturale è tutt’altro che «insuscettivo di essere subordi-
             nato  a  qualsiasi  altro»  interesse,  come  pure  affermato  in  qualche  caso  dalla
             Corte costituzionale , sul postulato del carattere “primario” di esso. Il concetto
                                15
             di primarietà è, infatti, connotato, alla luce della stessa giurisprudenza costitu-
                                              16
             zionale, da una «estrema elasticità» , tanto che non mancano pronunce, anche
             recenti, decisamente dissonanti , nelle quali si esclude che qualsivoglia interesse
                                          17
             costituzionale possa assumere carattere “tirannico” rispetto agli altri.
                  Ebbene, il punto di equilibrio tra il profilo del diritto individuale e quello,
             collettivo, della tutela del patrimonio storico-artistico è determinato dal legisla-
             tore attraverso la soglia temporale, che segna il momento nel quale l’uno deve
             cedere il passo all’altra, sempre che sul bene si riscontri l’interesse culturale. In
             tal modo il Codice prevede, in via generale, che il regime vincolistico dei beni
             culturali operi limitatamente a cose, mobili e immobili, il cui autore non sia più
                                                                                  18
             vivente e che, comunque, siano state realizzate da almeno settanta anni . Ciò
             segna, nel primo periodo successivo alla realizzazione dell’opera, la prevalenza
             della libertà individuale dell’artista - e del diritto dominicale -, destinati, però, a
             diventare, in una seconda fase, recessivi di fonte all’interesse collettivo alla tute-
             la del bene culturale.
                  Merita osservare che tra le categorie sottratte all’operatività di tale presup-
             posto temporale il Codice include «le cose immobili e mobili, a chiunque appar-
             tenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
             riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scien-
             za, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimo-
             nianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religio-
             se» . Il presupposto per l’applicazione del disposto è che l’interesse storico-
               19
             artistico non attenga all’opera in sé, ma sia apprezzabile “in relazione” a fatti,

             15   Così, sent. n. 151 del 1986.
             16   Così, D. Morana, La fondamentalità del diritto e dell’interesse della collettività alla salute: metamorfosi di
                  una garanzia costituzionale, dal caso Ilva ai tempi della pandemia, in Id. (a cura di), I diritti costituzionali
                  in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, II ed., Napoli, 2023, 178.
             17   Basti ricordare la sent. n. 85 del 2013 (significativamente ripresa dalla recente sent. C.d.S.,
                  sez.  IV,  21  marzo  2023,  2836),  per  la  quale  «tutti  i  diritti  fondamentali  tutelati  dalla
                  Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto indi-
                  viduare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre
                  “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto
                  tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansio-
                  ne di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche
                  costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione
                  della dignità della persona».
             18   Art. 10, comma 5, del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42 del 2004), come
                  modificato dalla l. n. 124 del 2017.
             19   Sempre al comma 5 dell’art. 10.

             50
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245