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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
sulla acquisizione non più ritrattabile della strumentalità della protezione dei
beni culturali alla garanzia dell’esercizio dei diritti culturali, inseriti nel più
ampio sistema di tutela della dignità umana e dei diritti umani. In particolare, i
tratti distintivi delle sistematiche aggressioni al patrimonio culturale - associate
a indiscriminate violazioni dei diritti umani, spesso commesse in tempo di pace,
e essenzialmente dirette a colpire il bene in funzione del suo valore simbolico e
rappresentativo della identità culturale, storica e religiosa di una specifico grup-
po - mettono a nudo la inadeguatezza della tradizionale tutela incentrata sulla
distinzione tra crimini contro la persona e crimini contro il patrimonio, alla
quale si può rimediare esclusivamente attraverso l’accoglimento di una ‘dimen-
sione umana’ del patrimonio culturale.
Da questo punto di vista, allora, l’esigenza indilazionabile di potenziare il
livello di tutela dei beni in discorso - in attesa che il genocidio culturale possa
essere recepito quanto prima - può passare anche attraverso il diritto vivente e
l’interpretazione evolutiva del giudice internazionale legittimato ad affermare la
responsabilità per crimini contro l’umanità, ogniqualvolta ove il danneggiamen-
to o la distruzione del bene culturale sia espressione della violazione discrimi-
natoria di un diritto fondamentale a fini persecutori.
In conclusione, per queste ragioni si può sostenere che la CPI ha perso
un’occasione preziosa per inserirsi nel solco tracciato dall’orientamento matu-
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rato in seno al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia e in questo modo
ulteriormente promuovere la prospettiva della interrelazione tra diritti umani e
patrimonio culturale, nella quale soltanto può cogliersi l’immane perdita che la
distruzione massiva del patrimonio culturale, a qualunque latitudine si verifichi,
rappresenta per l’umanità intera.
57 V. anche Extraordinary Chambers presso le corti Cambogiane, istituite a seguito delle perse-
cuzioni in danno delle popolazioni buddhista e musulmana della Cambogia, Office of the
Co-Investigating Judges, Cleasing order 15.9.2010, caso n. 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ,
par. 1420 ss.; ICC, Pre-Trial Chamber I, 27.4.2007, -02/05-01/07, nel caso Harun a propo-
sito delle persecuzioni condotte dalle forze armate sudanesi contro la popolazione Fur della
regione del Darfur.
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