Page 230 - Rassegna 2024-2
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INSERTO




                  Nel  ripercorrere  l’accaduto,  si  è  visto  che  militarmente  sottomessa  e
             rispettosa delle leggi introdotte dai vincitori, la popolazione di Timbuktu restò
             comunque saldamente legata al proprio credo e ai suoi rituali, rifiutando di pie-
             garsi alla visione fondamentalista della sharia che i miliziani avevano pervicace-
             mente ma inutilmente cercato di imporre sin dall’inizio dell’occupazione. Fallita
             la campagna di intimidazione e decisi a non retrocedere dallo scellerato propo-
             sito, i vertici di Ansar Dine pianificarono, a scopo persecutorio e di ritorsione
             contro il comportamento “ribelle”, di radere al suolo gli edifici sacri, convinti
             che  esclusivamente  la  distruzione  fisica  avrebbe  impedito  ai  fedeli  di  farne
             luogo di preghiera e pellegrinaggio.
                  Accertato  l’intento  discriminatorio  religioso  della  mens  rea  dell’agente
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             richiesto dall’art. 7 (2) (g), il passo ulteriore per l’auspicabile qualificazione dei
             fatti come crimine contro l’umanità, sarebbe dovuto consistere nella verifica
             circa la riconducibilità della condotta posta in essere alla «grave privazione di un
             diritto fondamentale in violazione del diritto internazionale», elemento materia-
             le della fattispecie di persecuzione in forza della medesima disposizione. A spia-
             nare la strada ai Giudici in questo sforzo ermeneutico, concorrevano, da un
             lato, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali internazionali (22), dall’altro
             le tendenze evolutive delle fonti internazionali in materia , entrambe attestate
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             55   Pur riconosciuto nel corso del giudizio, il motivo discriminatorio è stato, però, valutato quale
                  circostanza aggravante, rilevando dunque ai fini della determinazione della pena. Si legge in
                  motivazione, III. Sentence, B. Analysis, 1. Gravity of the crime, 81: «the Chamber notes that
                  the crime was committed for religious motives. Indeed, during the period they ruled over the
                  territory of Timbuktu, Ansar Dine and AQUIM took measures to impose their religious
                  edicts on the population. The creation of the Hesbah ... was meant precisely to eradicate any
                  visible vice it identified in Timbuktu. As established in the present judgment, when the lea-
                  ders of Ansar Dine discovered the practices of the inhabitants of Timbuktu, they led a cam-
                  paign explaining what should and should not be done with the mausoleums. In the end they
                  decided to destroy the sites in order to stop these prohibited practices. The Chamber consi-
                  ders that the discriminatory religious motive invoked for the desctruction of the sites in
                  undoubtedly relevant to its assessment of thre crimes», pp. 38-39; Brigida. Brigida Varesano,
                  La tutela del patrimonio culturale: riflessioni a margine della sentenza di merito resa dalla Corte penale
                  internazionale nel caso Al-Faqi Al-Mahdi cit., pp. 252 ss.
             56   Ferme restando le fonti convenzionali di cui si è detto, costitutive dei tradizionali capisaldi della
                  protezione dei beni culturali nel corso dei conflitti armati, il diritto internazionale in materia si
                  è arricchito di ulteriori strumenti volti ad adeguarne le disposizioni alle nuove forme di aggres-
                  sione al patrimonio culturale che si registrano anche in tempo di pace. Specificamente, tra le
                  Dichiarazioni e Raccomandazioni adottate in seno all’Unesco e alle Nazioni Unite, assoluto
                  rilievo possiede la Dichiarazione concernente la distruzione intenzionale del patrimonio cultu-
                  rale anche in tempo di pace, adottata nel 2003 dalla Conferenza generale dell’Unesco a seguito
                  dell’abbattimento dei Buddah di Bamiyan. In quanto strumento normativo di soft law, dunque
                  non vincolante, il suo significato giuridico è essenzialmente apprezzabile per gli effetti indiretti
                  che deve auspicabilmente riverberare sulla interpretazione e applicazione del fonti del diritto
                  internazionale e sul loro sviluppo, v. Federica Mucci, Massive intentional destruction of  cultural heri-
                  tage by Isis, in www.peaceprocesses.it/journal/first.quarter-2016/35.

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