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INSERTO
Nel ripercorrere l’accaduto, si è visto che militarmente sottomessa e
rispettosa delle leggi introdotte dai vincitori, la popolazione di Timbuktu restò
comunque saldamente legata al proprio credo e ai suoi rituali, rifiutando di pie-
garsi alla visione fondamentalista della sharia che i miliziani avevano pervicace-
mente ma inutilmente cercato di imporre sin dall’inizio dell’occupazione. Fallita
la campagna di intimidazione e decisi a non retrocedere dallo scellerato propo-
sito, i vertici di Ansar Dine pianificarono, a scopo persecutorio e di ritorsione
contro il comportamento “ribelle”, di radere al suolo gli edifici sacri, convinti
che esclusivamente la distruzione fisica avrebbe impedito ai fedeli di farne
luogo di preghiera e pellegrinaggio.
Accertato l’intento discriminatorio religioso della mens rea dell’agente
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richiesto dall’art. 7 (2) (g), il passo ulteriore per l’auspicabile qualificazione dei
fatti come crimine contro l’umanità, sarebbe dovuto consistere nella verifica
circa la riconducibilità della condotta posta in essere alla «grave privazione di un
diritto fondamentale in violazione del diritto internazionale», elemento materia-
le della fattispecie di persecuzione in forza della medesima disposizione. A spia-
nare la strada ai Giudici in questo sforzo ermeneutico, concorrevano, da un
lato, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali internazionali (22), dall’altro
le tendenze evolutive delle fonti internazionali in materia , entrambe attestate
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55 Pur riconosciuto nel corso del giudizio, il motivo discriminatorio è stato, però, valutato quale
circostanza aggravante, rilevando dunque ai fini della determinazione della pena. Si legge in
motivazione, III. Sentence, B. Analysis, 1. Gravity of the crime, 81: «the Chamber notes that
the crime was committed for religious motives. Indeed, during the period they ruled over the
territory of Timbuktu, Ansar Dine and AQUIM took measures to impose their religious
edicts on the population. The creation of the Hesbah ... was meant precisely to eradicate any
visible vice it identified in Timbuktu. As established in the present judgment, when the lea-
ders of Ansar Dine discovered the practices of the inhabitants of Timbuktu, they led a cam-
paign explaining what should and should not be done with the mausoleums. In the end they
decided to destroy the sites in order to stop these prohibited practices. The Chamber consi-
ders that the discriminatory religious motive invoked for the desctruction of the sites in
undoubtedly relevant to its assessment of thre crimes», pp. 38-39; Brigida. Brigida Varesano,
La tutela del patrimonio culturale: riflessioni a margine della sentenza di merito resa dalla Corte penale
internazionale nel caso Al-Faqi Al-Mahdi cit., pp. 252 ss.
56 Ferme restando le fonti convenzionali di cui si è detto, costitutive dei tradizionali capisaldi della
protezione dei beni culturali nel corso dei conflitti armati, il diritto internazionale in materia si
è arricchito di ulteriori strumenti volti ad adeguarne le disposizioni alle nuove forme di aggres-
sione al patrimonio culturale che si registrano anche in tempo di pace. Specificamente, tra le
Dichiarazioni e Raccomandazioni adottate in seno all’Unesco e alle Nazioni Unite, assoluto
rilievo possiede la Dichiarazione concernente la distruzione intenzionale del patrimonio cultu-
rale anche in tempo di pace, adottata nel 2003 dalla Conferenza generale dell’Unesco a seguito
dell’abbattimento dei Buddah di Bamiyan. In quanto strumento normativo di soft law, dunque
non vincolante, il suo significato giuridico è essenzialmente apprezzabile per gli effetti indiretti
che deve auspicabilmente riverberare sulla interpretazione e applicazione del fonti del diritto
internazionale e sul loro sviluppo, v. Federica Mucci, Massive intentional destruction of cultural heri-
tage by Isis, in www.peaceprocesses.it/journal/first.quarter-2016/35.
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