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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




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               della  legge  penale ,  che  ove  praticata  sfocia  nell’inammissibile  ampliamento
               dell’area del penalmente rilevante.
                    Eppure, proprio la circostanza per cui gli attacchi furono sferrati quando
               il conflitto armato era concluso e la vittoria conseguita, tanto che il gruppo jiha-
               dista aveva istituito un governatorato in sostituzione di quello legittimamente in
               carica, era elemento in grado di orientare i Giudici diversamente, traghettandoli
               verso un inquadramento dei fatti come crimine contro l’umanità, perpetrato
               sotto forma di persecuzione.
                    Nel novero delle molteplici condotte sussumibili nella categoria dei crimi-
               ni contro l’umanità di competenza della CPI, figura, secondo il dettato dell’art.
               7 (1) (h) St., la persecuzione posta in essere con la necessaria coscienza dell’au-
               tore,  diretta  «contro  un  gruppo  o  una  collettività  dotati  di  propria  identità,
               inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, reli-
               gioso o di genere sessuale o da altre ragioni universalmente riconosciute come
               non permissibili ai sensi del diritto internazionale», purché in connessione con
               i crimini di competenza della Corte. La fattispecie persecutoria posta in essere
               contro una specifica e individuata popolazione civile, sorretta da una o più delle
               ragioni indicate, ricorre ogni volta in cui, secondo la definizione del successivo
               art. 7 (2) (g), si verifichi una «intenzionale e grave privazione dei diritti fonda-
               mentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse alla identità
               del gruppo o della collettività».
                    L’elemento contestuale dei crimini contro l’umanità richiesto dallo Statuto
               corrisponde  alla  estensione  e  sistematicità  dell’attacco,  non  necessariamente
               implicante l’uso della forza fisica, diretto contro popolazioni civili da parte di
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               uno Stato o di una organizzazione, il cosiddetto policy element .
                    A  fronte  del  dato  positivo  così  tipizzato,  l’interrogativo  è  se  gli  atti  di
               distruzione iconoclasta commessi dall’imputato avrebbero potuto essere attratti
               nell’orbita operativa di questo diverso crimine.


               53   «Sulla base della identificazione di una classe-premessa nella descrizione legislativa del tipo
                    di comportamento vietato è lecito riconoscere all’interprete la facoltà di “riempire” la clas-
                    se-premessa estendendola a limiti sconosciuti al momento della posizione della legge ma suc-
                    cessivamente attualizzati dall’esperienza e quindi appartenenti alla dimensione naturale della
                    classe-premessa; non è lecito, invece, riconoscere all’interprete la facoltà di “riempire” una
                    classe-premessa che nella legge è “vuota”, perché così facendo egli riporterebbe abusivamen-
                    te alla previsione legislativa tipi di comportamento che non ne sono la specificazione empi-
                    rica», così Fabrizio Ramacci, Corso di diritto penale cit., p. 2046.
               54   Per le difficoltà legate alla prova dell’elemento politico, soprattutto quando gli attacchi contro
                    le popolazioni civili siano commessi da milizie informali o da altre entità armate non statali,
                    v. R. S. Aitala, Diritto internazionale penale, Le Monnier, Firenze, 2021, pp. 148 ss.; Enrico
                    Amati - Elena Maculan, I crimini contro l’umanità, in AA. VV., Introduzione al diritto penale
                    internazionale, Giappichelli, Torino, IV ed., 2020, pp. 299 ss.

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