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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
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della legge penale , che ove praticata sfocia nell’inammissibile ampliamento
dell’area del penalmente rilevante.
Eppure, proprio la circostanza per cui gli attacchi furono sferrati quando
il conflitto armato era concluso e la vittoria conseguita, tanto che il gruppo jiha-
dista aveva istituito un governatorato in sostituzione di quello legittimamente in
carica, era elemento in grado di orientare i Giudici diversamente, traghettandoli
verso un inquadramento dei fatti come crimine contro l’umanità, perpetrato
sotto forma di persecuzione.
Nel novero delle molteplici condotte sussumibili nella categoria dei crimi-
ni contro l’umanità di competenza della CPI, figura, secondo il dettato dell’art.
7 (1) (h) St., la persecuzione posta in essere con la necessaria coscienza dell’au-
tore, diretta «contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità,
inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, reli-
gioso o di genere sessuale o da altre ragioni universalmente riconosciute come
non permissibili ai sensi del diritto internazionale», purché in connessione con
i crimini di competenza della Corte. La fattispecie persecutoria posta in essere
contro una specifica e individuata popolazione civile, sorretta da una o più delle
ragioni indicate, ricorre ogni volta in cui, secondo la definizione del successivo
art. 7 (2) (g), si verifichi una «intenzionale e grave privazione dei diritti fonda-
mentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse alla identità
del gruppo o della collettività».
L’elemento contestuale dei crimini contro l’umanità richiesto dallo Statuto
corrisponde alla estensione e sistematicità dell’attacco, non necessariamente
implicante l’uso della forza fisica, diretto contro popolazioni civili da parte di
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uno Stato o di una organizzazione, il cosiddetto policy element .
A fronte del dato positivo così tipizzato, l’interrogativo è se gli atti di
distruzione iconoclasta commessi dall’imputato avrebbero potuto essere attratti
nell’orbita operativa di questo diverso crimine.
53 «Sulla base della identificazione di una classe-premessa nella descrizione legislativa del tipo
di comportamento vietato è lecito riconoscere all’interprete la facoltà di “riempire” la clas-
se-premessa estendendola a limiti sconosciuti al momento della posizione della legge ma suc-
cessivamente attualizzati dall’esperienza e quindi appartenenti alla dimensione naturale della
classe-premessa; non è lecito, invece, riconoscere all’interprete la facoltà di “riempire” una
classe-premessa che nella legge è “vuota”, perché così facendo egli riporterebbe abusivamen-
te alla previsione legislativa tipi di comportamento che non ne sono la specificazione empi-
rica», così Fabrizio Ramacci, Corso di diritto penale cit., p. 2046.
54 Per le difficoltà legate alla prova dell’elemento politico, soprattutto quando gli attacchi contro
le popolazioni civili siano commessi da milizie informali o da altre entità armate non statali,
v. R. S. Aitala, Diritto internazionale penale, Le Monnier, Firenze, 2021, pp. 148 ss.; Enrico
Amati - Elena Maculan, I crimini contro l’umanità, in AA. VV., Introduzione al diritto penale
internazionale, Giappichelli, Torino, IV ed., 2020, pp. 299 ss.
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