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LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI
                        TRA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO




               5. Il valore simbolico del bene culturale
                    D’altra parte, non sembra trascurabile il significato che il bene culturale
               riveste per una data comunità, il valore simbolico che a quel bene comunemente
               si associa e, per conseguenza, la prospettabilità, a fronte di illegittime riprodu-
               zioni di beni culturali, della lesione di un interesse della collettività .
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                    In tal senso si rinvengono diverse pronunce giurisprudenziali. In partico-
               lare, nella citata sentenza del Tribunale di Firenze n. 1207 del 2023 è stato evi-
               denziato che la statua di Michelangelo assume un peculiare «valore simbolico ed
               identitario» della comunità nazionale e che la riproduzione sulla quale era sorta
               questione era in grado di ledere l’interesse all’identità collettiva della Nazione il
               cui fondamento si riconduce in ultima analisi all’art. 9 della Costituzione.
                    Il rilievo sembra condivisibile. Come è già stato evidenziato in dottrina,
               l’art. 9 Cost. è volto alla tutela dei beni culturali “nazionali” e, attraverso di essa,
               al «rafforzamento dell’identità (culturale) della Nazione italiana» . La rilevanza
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               del bene culturale quale simbolo dell’identità di una comunità nazionale o locale
               emerge peraltro chiaramente dal secondo comma dell’art. 1 del Codice dei beni
               culturali, secondo il quale «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
               concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territo-
               rio e a promuovere lo sviluppo della cultura».
                    A ben vedere, il richiamo al valore simbolico del bene culturale per la
               comunità di appartenenza sembra fornire all’interprete un efficace criterio di
               orientamento nei casi più problematici, consentendogli di integrare la valutazio-
               ne sul possibile “danno all’immagine” del bene culturale.
                    In proposito, si osservi che il recente D.M. 11 aprile 2023, n. 161, recante
               “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei cor-
               rispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della
               cultura statali”, ha previsto espressamente, all’art. 2, che «la concessione per
               l’uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa
               verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carat-
               tere storico-artistico dei medesimi beni culturali, ai sensi dell’articolo 20 del
               Codice dei beni culturali e del paesaggio […]» .
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               26   Cfr. C. Castaldo, La fruizione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale, in Dir.
                    Amm., 4/2022, 1145 ss.
               27   F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 208 s. Cfr., inoltre, M. Betzu, Art. 9, in S.
                    Bartole, R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, II ed., Padova 2008, 75; C. Castaldo, La frui-
                    zione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale, in Dir. amm., 4/2022, 1145 ss.
               28   Art. 20 del Codice dei beni culturali: «I beni culturali non possono essere distrutti, deterio-
                    rati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppu-
                    re tali da recare pregiudizio alla loro conservazione».

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