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LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI
TRA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
Tale diritto troverebbe fondamento negli artt. 107, comma 1, e 108,
comma 1, del Codice dei beni culturali, che per la legittimità della riprodu-
zione richiedono il consenso dell’amministrazione che abbia in consegna il
bene ed il pagamento di un canone; nonché nei commi 3 e 3-bis dell’art. 108
del Codice, che prevedono specifiche eccezioni alla disciplina generale: la
tassatività delle eccezioni sembrerebbe offrire conferma, infatti, della gene-
ralità dell’obbligo negli altri casi. In particolare, mentre il comma 3 dell’art.
108 stabilisce in quali casi non è necessario il pagamento di un canone, il
comma 3-bis dello stesso articolo, introdotto dal d.l. n. 83 del 2014, individua
le ipotesi in cui non sono richiesti né il canone, né il consenso dell’ammini-
strazione . L’esclusione riguarda in particolare tutti i casi di utilizzo della
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riproduzione a scopi personali o di studio o comunque nei quali sia assente
lo scopo di lucro .
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In tal senso si registrano diversi interventi giurisprudenziali. Possono
ricordarsi, a titolo di esempio: l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 11 aprile
2022, relativa all’utilizzo a fini commerciali dell’immagine del David di
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Michelangelo ; la sentenza del Tribunale di Venezia del 24 ottobre 2022, rela-
tiva all’utilizzo a fini commerciali dell’immagine dell’opera “Uomo Vitruviano”
di Leonardo ; la sentenza del Tribunale di Firenze, sez. II, n. 1207 del 21 aprile
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2023, relativa all’utilizzo a fini pubblicitari e di promozione editoriale dell’im-
magine del David di Michelangelo .
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Elemento imprescindibile per la legittimità della riproduzione è stato
ritenuto, in particolare, il consenso dell’amministrazione: in mancanza di
esso, la riproduzione è stata ritenuta lesiva del diritto all’immagine del bene
culturale.
M. Modolo, La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d’autore e diritto al
patrimonio, in Aedon, 1/2021, 30 ss.; G. Resta, Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al
modello proprietario, in Dir. Inf., 2/2023, 143 ss.
16 V. sopra, note 4 e 5.
17 Parimenti escluse dalla nozione di riproduzione paiono essere quelle manifestazioni artisti-
che che, sebbene traggano ispirazione da opere esistenti, presentano l’elemento della diver-
sità, della creatività, dell’intenzione artistica di comunicare un messaggio originale. V., in pro-
posito, la già citata Cass. civ., sez. VI, ord. n. 9757 del 2013.
18 R.g. n. 1910-2022, sulla quale v. M.L. Scognamiglio, La tutela del diritto all’immagine dei beni cul-
turali. Il caso del David di Donatello, cit., 68 ss.; A. Pirri Valentini, La riproduzione dei beni culturali:
tra controllo pubblico e diritto all’immagine, cit., 251 ss.
19 Sulla quale v. K. Kurcani, La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della libera-
lizzazione della sua immagine, cit., 146 ss.; A. Bartolini, Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni
culturali? (riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo), in
Aedon, 2/2023, 138 ss.
20 Sulla quale si veda, A. Bartolini, Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (riflessioni
sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo) cit., 138 ss.
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