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INSERTO
Entrambe le attività sono assunte come compito da parte della
Repubblica, come sancito dall’art. 1 del Codice dei beni culturali , in espressa
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attuazione dell’art. 9 della Costituzione . In alcuni casi, tuttavia, le due attività
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possono porsi in reciproco contrasto.
Se ne ha riprova in materia di riproduzione dei beni culturali, ambito che
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può coinvolgere tanto l’attività di tutela quanto quella di valorizzazione . A
seconda delle modalità e degli scopi per i quali viene realizzata, la riproduzione
può infatti ricondursi ad una forma di valorizzazione del bene culturale merite-
vole di garanzia, ovvero può integrare una minaccia al bene culturale e dunque
richiedere limitazioni, a tutela dello stesso bene culturale.
Un esame della disciplina inerente le riproduzioni consente pertanto di
mettere in luce alcune fondamentali scelte operate più in generale dall’ordina-
mento nell’ambito dei beni culturali.
Le norme di riferimento sono al riguardo rappresentate dagli artt. 107 e
108 del Codice dei beni culturali. In particolare, l’art. 107 fissa il generale prin-
cipio del necessario consenso alla riproduzione del bene culturale da parte del-
l’ente che lo abbia in consegna, «fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e
quelle in materia di diritto d’autore».
Le eccezioni di cui al citato comma 2 concernono, specificamente, il divie-
to alla riproduzione del bene culturale che consista nel trarre calchi da opere
originali a rilievo e l’ipotesi in cui il bene culturale sia tutelato anche dal diritto
d’autore.
L’art. 108, d’altra parte, stabilisce in via generale la necessità di corrispon-
dere canoni di concessione all’autorità che abbia in consegna il bene, fissando i
criteri per la loro determinazione (comma 1) e individua i casi in cui il canone
1 Si vedano in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, i quali prevedono
rispettivamente: «1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e
valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice; 2. La tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura».
2 Art. 9 Cost.: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec-
nica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
3 In argomento, v. A. Tumicelli, L’immagine del bene culturale, in Aedon, 1/2014; E. Sbarbaro,
Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patri-
monio culturale, in Dir. ind., 2/2016, 63 ss.; L. Casini, Riprodurre il patrimonio culturale? I «pieni» e
i «vuoti» normativi, in Aedon, 3/2018; M. Modolo, La riproduzione del bene culturale pubblico tra
norme di tutela, diritto d’autore e diritto al patrimonio, in Aedon, 1/2021, 30 ss.; K. Kurcani, La ripro-
duzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine, in Aedon,
2/2023, 146 s., 150 s.
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