Page 8 - Rassegna 2024-2_Inserto
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INSERTO




             attraverso politiche conservative. Ebbene, non può farsi a meno di rilevare che
             l’Italia si trova emblematicamente a testimoniare tale tensione con una disciplina
             normativa,  quella  in  materia  esportazione  dei  beni  culturali,  tuttora  instabile
             (Stefania Mabellini).
                  Inoltre, si affaccia, ancora una volta nella sua rinnovata drammaticità, la
             questione  del  traffico  illecito  e  della  predisposizione  di  efficaci  strumenti  di
             contrasto. Con i quali si cerca di intervenire su ogni fase della vicenda circola-
             toria.
                  Si pensi all’approvazione, sulla scia di alcune Convenzioni internazionali,
             della legge 9 marzo 2022, n. 22, “Disposizioni in materia di reati contro il patri-
             monio culturale”, che ha integrato il Codice penale, introducendo, tra l’altro,
             nuovi delitti - tra cui l’importazione illecita di beni culturali -, contravvenzioni
             - come il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di
             apparecchiature per la rilevazione dei metalli -, nonché fattispecie incriminatrici
             “speciali”. Come si evidenzia, d’altronde, la via percorsa non appare del tutto
             soddisfacente e sarebbe auspicabile affidarsi a strumenti di tutela più comples-
             sivi per la restituzione e il rimpatrio dei beni culturali, intensificando l’attività di
             prevenzione delle condotte criminose (Cristina Colombo).
                  A proposito della prevenzione e del contrasto della circolazione illecita di
             beni culturali mobili, non si può prescindere dall’articolato quadro giuridico
             internazionale. Nondimeno, come si sottolinea, se persiste una tangibile diffi-
             coltà da parte di alcuni Stati ad accettare gli obblighi di restituzione da applicarsi
             ai trasferimenti effettuati durante i conflitti armati, tanto più laboriosa appare la
             convergenza tra gli Stati in relazione alla circolazione illecita dei beni culturali
             in tempo di pace. Ciononostante spicca, benché nel limitato contesto regionale
             europeo, la soluzione “forte” di cooperazione prevista dal Regolamento UE
             2019/880, il quale, per garantire la protezione del patrimonio culturale degli
             Stati terzi, prevede la necessità di una licenza per l’importazione delle categorie
             di  beni  culturali  più  esposte  al  rischio  di  saccheggio  e  distruzione  (Federica
             Mucci).
                  Infine, sul fronte del contrasto al traffico illecito, è il caso di segnalare l’in-
             fluenza esercitata dal diritto internazionale finanche su istituti consolidati del
             diritto interno, come efficacemente testimoniato dalle recenti decisioni rese in
             contenziosi che hanno ad oggetto l’accertamento della proprietà di opere d’arte
             rubate o comunque “trafugate” in occasione di conflitti armati, politiche colo-
             niali o persecuzioni razziali. In queste occasioni si fronteggiano, da un lato, la
             pretesa di chi afferma la proprietà al momento del furto, dall’altra quella di chi
             l’avrebbe acquisita successivamente al reato. Per quanto il Codice civile non

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