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LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI
TRA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
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non è dovuto (comma 3) , e quelli in cui l’attività è libera, dunque non soggetta
né a canone né a concessione (comma 3-bis) .
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La richiamata tensione tra tutela e valorizzazione del bene culturale nel-
l’ambito della disciplina sulle riproduzioni può venire a manifestarsi in diverse
forme alle quali il Codice tenta di fornire una specifica regolamentazione.
2. Riproduzione del bene culturale e tutela della componente materiale
Una prima tipologia di contrasto che la riproduzione potrebbe determina-
re è quella tra la tutela della componente materiale del bene culturale e la sua
valorizzazione. La riproduzione infatti può senz’altro rispondere ad un’esigenza
di valorizzazione del bene culturale, rappresentando un’attività volta a promuo-
vere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni
di utilizzazione e fruizione pubblica ; tuttavia, per le modalità con le quali può
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venire ad essere realizzata, potrebbe mettere a rischio la res e dunque confligge-
re con l’obiettivo della sua tutela, intesa come attività di protezione e di conser-
vazione diretta a preservare l’integrità della cosa .
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Tale possibile contrasto viene disciplinato dal Codice dei beni culturali
mediante la previsione, di regola, di un consenso da parte dell’autorità che abbia
in consegna il bene culturale, che presuppone un’attività di valutazione da parte
dello stesso ente (art. 107, comma 1); di un generale divieto di riproduzione
mediante calchi, per contatto, da sculture o comunque da opere a rilievo origi-
nali, derogabile solo in via eccezionale mediante apposito decreto ministeriale
(art. 107, comma 2); del pagamento di un canone di concessione determinato
dall’autorità che abbia in consegna il bene culturale sulla base di criteri che tenga-
no anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso,
4 Art. 108, comma 3, del Codice dei beni culturali: «Nessun canone è dovuto per le riprodu-
zioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da sog-
getti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione
concedente».
5 Art. 108, comma 3-bis, del Codice dei beni culturali: «Sono in ogni caso libere le seguenti
attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del
pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di con-
sultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che
tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il
bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cul-
tura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acqui-
site, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».
6 V. art. 6 del Codice dei beni culturali.
7 V. art. 3 del Codice dei beni culturali.
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