Page 18 - Rassegna 2024-2_Inserto
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INSERTO




                  In un tale ordine di idee, la tutela dell’immagine del bene culturale così
             individuata, fondata, come si è detto, sulle disposizioni del Codice, andrebbe
             considerata separatamente da quella, ugualmente riservata all’immagine, appre-
             stata dalla legge sul diritto di autore e riservata alle opere che rientrano nel suo
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             ambito di tutela .
                  Attesa la differenza tra beni culturali e opere d’arte - i primi caratterizzati
             in  particolare  dalla  storicità,  cui  si  correla  il  valore  documentale,  le  seconde
             invece dal costituire espressione artistica, comprendente anche manifestazioni
             intangibili  e  opere  contemporanee  -  dovrebbe  tracciarsi  una  distinzione  di
             ambito di disciplina, oggetto, rispettivamente, delle disposizioni del Codice dei
             beni culturali e di quelle della legge sul diritto d’autore.
                  L’autonomia delle due discipline sembra trarsi del resto dallo stesso
             art. 107, primo comma, del Codice che fa salva la normativa in materia di
             diritto d’autore. In ragione del diverso ambito di disciplina, verrebbe dun-
             que a registrarsi una distinta tutela in tema di diritto all’immagine: alle opere
             d’arte applicandosi la disciplina dettata in particolare dagli artt. 13 ss. della
             legge  sul  diritto  d’autore,  nonché  dalle  disposizioni  introdotte  dalle
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             Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024 ; per le opere costituenti beni cultu-
             rali trovando invece applicazione la tutela ricavabile dalle disposizioni codi-
             cistiche .
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                  Qualche perplessità suscita in verità il ricorso ad una categoria, quella del
             diritto all’immagine, tradizionalmente appartenente alla sfera dei diritti persona-
             li . Tuttavia, secondo parte della giurisprudenza, l’argomento potrebbe essere
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             superato in considerazione della configurabilità, affermata dalla Suprema Corte,
             di un diritto all’immagine anche relativamente a soggetti privi della personalità
             fisica o giuridica nonché rispetto a meri beni .
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             21   Cfr. M.L. Franceschelli, La riproduzione di beni culturali a scopo di lucro, cit., 295 ss.; K. Kurcani,
                  La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine,
                  cit., 149; E. Sbarbaro, Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione
                  e nella fruizione del patrimonio culturale, cit., 78.; G. Sciullo, ‘Pubblico dominio’ e ‘Dominio pubblicò in
                  tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024,
                  in Aedon, 1/2021, 18 ss.
             22   In argomento, v. M. Arisi, Riproduzioni di opere d’arte visive in pubblico dominio: l’articolo 14 della
                  Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia, in Aedon, 1/2021, 3 ss.
             23   Cfr. E. Sbarbaro, Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella
                  fruizione del patrimonio culturale cit., 63 ss.
             24   Cfr. P.F. Grossi, I diritti di libertà ad uso di lezioni, II ed., Torino 1991, 259. Sulla configurabilità
                  del diritto all’immagine quale diritto della personalità, v. le osservazioni di A. Bartolini, Quale
                  tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo
                  da Vinci e del David di Michelangelo) cit., 138 ss.
             25   Si veda, in particolare, la citata sent. del Tribunale di Firenze, sez. II, del 21 aprile 2023, n.
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