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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




               deva la confisca d’autorità del patrimonio artistico degli stati occupati, a comin-
               ciare dalla Polonia che pagò un prezzo altissimo anche sotto questo profilo, e
               di qualunque altro bene prezioso di proprietà delle famiglie ebree più abbienti,
               tedesche e non.
                    Diversamente dal disegno di Hitler che intendeva realizzare a Linz,
               sua città natale, un museo intitolato a sé stesso in grado di appannare la
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               fama di quello viennese , Göring e gli altri esponenti di spicco del Reich
               artefici di queste requisizioni , miravano principalmente all’arricchimento
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               personale.
                    Gli  spaventosi  eventi  del  secondo  conflitto  mondiale  furono  decisivi
               anche per l’immediato futuro del diritto internazionale umanitario che, quattro
               anni dopo, conobbe una tappa fondamentale del suo sviluppo grazie alla elabo-
               razione del “diritto di Ginevra”, articolato nelle quattro omonime Convenzioni
               stipulate nel 1949 e nei successivi Protocolli aggiuntivi del 1977.
                    Questo corpus normativo nel delineare il complesso di garanzie posto a
               tutela di determinate categorie di persone - le cosiddette “persone protette”
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               in quanto non partecipi o non più partecipi alle ostilità  - riveste assoluta
               importanza sotto il profilo penalistico in quanto introduce un diritto inter-
               nazionale penale dotato di concreta applicabilità nei confronti degli indivi-
               dui.
                    Sia pur brevemente, occorre ricordare al riguardo che il diritto internazio-
               nale umanitario pone obblighi diretti in prima battuta agli Stati e, solo in via
               residuale, stabilisce regole di condotta rivolte gli individui: se l’inosservanza dei
               primi determina la responsabilità internazionale degli Stati stessi, è soltanto la
               trasgressione delle seconde che dà luogo ai crimini di guerra, collegati alla vio-
               lazione di una disposizione del diritto internazionale umanitario penalmente
               rilevante in forza del diritto internazionale .
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               1    La capitale austriaca gli era particolarmente invisa poiché la locale Accademia di belle arti lo
                    aveva bocciato all’esame di ammissione, facendo naufragare le sue velleità artistiche.
               2    Wilhelm Keitel, al vertice della Wehrmacht, e Alfred Rosenberg ideologo delle Schutz-Staffeln e
                    organizzatore delle Einsatzstab Rosenberg, furono entrambi condannati a morte a Norimberga,
                    per crimini contro l’umanità sotto forma di persecuzione, per avere, tra l’altro, organizzato il
                    saccheggio sistematico di proprietà pubbliche e private nei paesi invasi. Julius Streicher fu
                    dichiarato colpevole per lo stesso capo d’accusa per avere contribuito anche alla distruzione
                    della sinagoga di Norimberga nel 1938. La medesima imputazione fu contestata, nel ’61, ad
                    Eichmann dai giudici di Gerusalemme, ritenendo integrata la condotta persecutoria dalla
                    distruzione di sinagoghe.
               3    Feriti e malati delle forze armate terrestri e marittime; naufraghi, prigionieri di guerra; civili
                    caduti in mano nemica.
               4    Paolo  Lobba,  I  crimini  di  guerra,  in  AA.  VV.,  Introduzione  al  diritto  penale  internazionale,
                    Giappichelli, Torino, IV ed., 2020, p. 410.

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