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INSERTO




                  In ossequio al principio di legalità, fondano la responsabilità individuale
             penale per crimini di guerra esclusivamente le violazioni del diritto internazio-
             nale umanitario - consuetudinario o dei trattati di cui gli Stati in conflitto sono
             firmatari - suscettibili di essere qualificati come gravi in quanto riguardanti con-
             cernenti una condotta lesiva o pericolosa per le persone o i beni protetti, oppu-
             re pregiudizievoli per un interesse fondamentale.
                  Classico esempio di serious violations implicanti la responsabilità penale indi-
             viduale per il trasgressore, è rappresentato dalle grave breaches contemplate, in
             relazione ai conflitti armati internazionali, dalle Convenzioni di Ginevra e suc-
             cessivamente integrate dal Primo Protocollo aggiuntivo. La tipizzazione di una
             certa condotta come infrazione grave comporta l’operatività di un regime giu-
             ridico speciale che obbliga gli Stati firmatari a incriminarla e a perseguirla a livel-
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             lo interno , in forza del criterio di universalità della giurisdizione. Prescindendo
             dal locus commissi delicti e dalla nazionalità dell’autore o della vittima, l’esercizio
             della giurisdizione su base universale attribuisce all’ordinamento che ad essa si
             vincoli, il potere-dovere di procedere a carico del sospettato presente sul terri-
             torio nazionale o, in alternativa, di consegnarlo secondo il principio aut dédere
             aut iudicare, allo Stato che ne richieda l’estradizione.
                  Oltre alle condotte contro l’incolumità e la vita delle persone protette, il
             complesso delle «grave breaches» comprende anche gli atti lesivi della protected pro-
             perty; il contenuto non meglio precisato della nozione si ritaglia grazie alla elen-
             cazione dei beni per i quali vige il divieto di attacco, danneggiamento o appro-
             priazione.
                  Tra i beni indicati non si rinviene alcun riferimento espresso ai beni cultu-
             rali, la cui tutela si realizza pertanto in via indiretta, nella misura in cui risultino
             riconducibili all’ambito dei beni di carattere civile. Per una forma di tutela ad hoc,
             all’interno del diritto di Ginevra, occorre attendere il primo dei due Protocolli
             di accompagnamento alla Convenzione, il quale intitolato alla «Protezione delle
             vittime  dei  conflitti  armati  internazionali»,  si  sofferma  sulla  generale
             «Protezione dei beni di carattere civile» definiti in negativo come tutti i beni non
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             identificabili in obiettivi militari (art. 52)  e su quella specifica dei beni culturali
             e dei luoghi di culto (art. 53), vietando la commissione di atti di ostilità contro


             5    Tale obbligo di incriminazione a carico dei legislatori nazionali è funzionale al raggiungimen-
                  to della massima adesione e uniformità possibili alle esigenze del diritto internazionale uma-
                  nitario  da  parte  dei  sistemi  di  diritto  penale  degli  ordinamenti  che  hanno  ratificato  le
                  Convenzioni, cfr., Paolo Lobba, I crimini di guerra cit., p. 425.
             6    Sono considerati obiettivi militari tutti i beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o
                  impiego contribuiscano effettivamente alla azione militare, e la cui distruzione totale o par-
                  ziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

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