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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
nazionale, a seguito del vaglio di un apposito Comitato intergovernativo com-
posto da dodici membri qualificati in materia, ai quali compete l’identificazione
dei beni da iscrivere nella Lista e la relativa gestione. L’iniziativa della iscrizione
non rappresenta più esclusiva dello Stato parte nel cui territorio il bene si trova
o, in caso di occupazione bellica, del Paese occupante, ma si estende anche alla
Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene, a prescindere dalla titolarità
de iure della sovranità territoriale del luogo in cui il bene si trova. Di qui la legit-
timità di una domanda di iscrizione proveniente dalla Parte che ha il controllo
di fatto del bene, anche in situazioni diverse da quella della occupazione belli-
ca .
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Le Parti in conflitto sono tenute a preservare l’immunità che garantisce i
beni posti sotto protezione rafforzata, astenendosi dal condurre attacchi e dal-
l’impiegare i beni stessi o le loro immediate vicinanze, a supporto di azioni mili-
tari; la differenza di trattamento rispetto ai beni che godono di protezione spe-
ciale, risiede nella irrilevanza della necessità militare quale fattore in grado di
determinare il venir meno della protezione, viceversa legata alla cancellazione o
temporanea sospensione del bene dalla Lista menzionata, su decisione del
Comitato o, ancora, alla trasformazione del bene in obiettivo militare in ragione
dell’uso che ne viene fatto in concreto.
In quest’ultima evenienza l’attacco è, comunque, giustificato esclusiva-
mente ove rappresenti il solo mezzo praticabile per porre fine a questo uso ille-
cito del bene e siano state adottate tutte le precauzioni possibili nelle modalità
dell’attacco per fare cessare tale uso. L’azione ostile deve essere decisa al più
alto livello operativo di comando, non essendo sufficiente il livello del comando
di divisione, richiesto in caso di protezione speciale.
Nella prospettiva specifica del diritto internazionale penale che qui inte-
ressa, la relativa disciplina si articola su tre distinti livelli: il più elevato per inten-
sità di tutela stabilisce che gli attacchi militari contro l’integrità di beni protetti
in via rafforzata e la distruzione su vasta scala di beni culturali tutelati dalla
Convenzione o dal Protocollo, siano perseguiti in forza del criterio della giuri-
sdizione universale attivabile ogniqualvolta il presunto autore si trovi nel terri-
torio dello Stato del foro (art. 16).
Le violazioni gravi del livello intermedio obbligano gli Stati contraenti a
implementare nel diritto interno specifiche ipotesi di reato che permettano ai
giudici nazionali di perseguirne e reprimerle; infine, quelle meno gravi vanno
punite secondo la necessità del caso concreto.
19 Andrea Gioia, La protezione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione
del 1954 al Protocollo del 1999 cit., p. 114.
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