Page 31 - Rassegna 2024-2_Inserto
P. 31

BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




                                                               24
               Jugoslavia (ICTY) e adottando il relativo Statuto , che ne definiva la giurisdi-
               zione  ratione  materiae  con  riferimento  ai  crimini  di  guerra  previsti  dalle
               Convenzioni di Ginevra del 1949 (art. 2 St.); alle violazioni di leggi e consuetu-
               dini di guerra (art. 3 St.); al genocidio (art. 4 St.) e ai crimini contro l’umanità
               (art. 5 St.). Si trattò del primo organismo giudiziario internazionale al quale fu
               devoluto il compito non soltanto di perseguire gli autori dei crimini commessi
               sino al momento della sua istituzione, ma anche di rappresentare un deterrente
               per la commissione di crimini futuri, ponendo al contempo le basi della ricon-
                                                25
               ciliazione fra le popolazioni locali . È sufficiente, tuttavia, anche un sommario
               sguardo retrospettivo per affermare che per lo meno rispetto al primo degli
               obiettivi fissati, la aspettative sono andate deluse, considerato che gli eventi di
               Srebrenica sono stati “la punta dell’iceberg” della spaventosa efferatezza della
               guerra civile tra Bosnia ed Erzegovina.
                    Sul versante specifico del patrimonio culturale, l’art. 3 let. d) St. ICTY nel
               riprendere le norme umanitarie appartenenti al diritto consuetudinario, deli-
               neava un regime di protezione diretta ancorato a un elenco non tassativo di
                                                                 26
               violazioni in gran parte mutuate dal diritto dell’Aja , che permetteva di perse-
               guire chiunque avesse intenzionalmente occupato, distrutto o danneggiato isti-
               tuti religiosi, di beneficenza e di istruzione; istituti d’arte e delle scienze; monu-
               menti storici, opere d’arte e scientifiche; saccheggiato proprietà pubbliche o
               private.
                    Il rinvio operato dall’art. 2 St. ICTY alle sole grave breaches sancite dal dirit-
               to di Ginevra per i soli conflitti di carattere internazionale, da un lato, e l’assen-
               za di qualsivoglia riferimento all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni del ’49,
               sui conflitti armati di carattere interno, dall’altro, aveva come conseguenza la
               limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 3 St. ICTY esclusivamente ai con-
               flitti tra Stati.
                    Va ricordato, infatti, che la scarna previsione del diritto di Ginevra - poi
               integrata dal II Protocollo aggiuntivo del ’77 - pur apprestando una serie di
               regole a tutela di chi non partecipasse direttamente alle ostilità , non prevedeva
                                                                           27
               tuttavia che la loro violazione comportasse la responsabilità penale, ma esclusi-
               vamente la condanna dello Stato trasgressore per responsabilità internazionale.

               24   S/RES/827 (1993).
               25   Guglielmo Mauro Roversi Monaco, Evoluzione e sviluppi della tutela internazionale dei beni culturali
                    in tempo di conflitti armati, in Elisa Baroncini (a cura di), Tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
                    turale mondiale nel diritto internazionale, Bononia, University Press, Bologna, 2021, p. 133.
               26   Art. 56 del Regolamento alla IV Convenzione dell’Aja del 1907.
               27   Ad esempio, i membri delle forze armate che hanno deposto le armi o che non sono più in
                    grado di combattere.

                                                                                         29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36