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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
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Jugoslavia (ICTY) e adottando il relativo Statuto , che ne definiva la giurisdi-
zione ratione materiae con riferimento ai crimini di guerra previsti dalle
Convenzioni di Ginevra del 1949 (art. 2 St.); alle violazioni di leggi e consuetu-
dini di guerra (art. 3 St.); al genocidio (art. 4 St.) e ai crimini contro l’umanità
(art. 5 St.). Si trattò del primo organismo giudiziario internazionale al quale fu
devoluto il compito non soltanto di perseguire gli autori dei crimini commessi
sino al momento della sua istituzione, ma anche di rappresentare un deterrente
per la commissione di crimini futuri, ponendo al contempo le basi della ricon-
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ciliazione fra le popolazioni locali . È sufficiente, tuttavia, anche un sommario
sguardo retrospettivo per affermare che per lo meno rispetto al primo degli
obiettivi fissati, la aspettative sono andate deluse, considerato che gli eventi di
Srebrenica sono stati “la punta dell’iceberg” della spaventosa efferatezza della
guerra civile tra Bosnia ed Erzegovina.
Sul versante specifico del patrimonio culturale, l’art. 3 let. d) St. ICTY nel
riprendere le norme umanitarie appartenenti al diritto consuetudinario, deli-
neava un regime di protezione diretta ancorato a un elenco non tassativo di
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violazioni in gran parte mutuate dal diritto dell’Aja , che permetteva di perse-
guire chiunque avesse intenzionalmente occupato, distrutto o danneggiato isti-
tuti religiosi, di beneficenza e di istruzione; istituti d’arte e delle scienze; monu-
menti storici, opere d’arte e scientifiche; saccheggiato proprietà pubbliche o
private.
Il rinvio operato dall’art. 2 St. ICTY alle sole grave breaches sancite dal dirit-
to di Ginevra per i soli conflitti di carattere internazionale, da un lato, e l’assen-
za di qualsivoglia riferimento all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni del ’49,
sui conflitti armati di carattere interno, dall’altro, aveva come conseguenza la
limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 3 St. ICTY esclusivamente ai con-
flitti tra Stati.
Va ricordato, infatti, che la scarna previsione del diritto di Ginevra - poi
integrata dal II Protocollo aggiuntivo del ’77 - pur apprestando una serie di
regole a tutela di chi non partecipasse direttamente alle ostilità , non prevedeva
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tuttavia che la loro violazione comportasse la responsabilità penale, ma esclusi-
vamente la condanna dello Stato trasgressore per responsabilità internazionale.
24 S/RES/827 (1993).
25 Guglielmo Mauro Roversi Monaco, Evoluzione e sviluppi della tutela internazionale dei beni culturali
in tempo di conflitti armati, in Elisa Baroncini (a cura di), Tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale mondiale nel diritto internazionale, Bononia, University Press, Bologna, 2021, p. 133.
26 Art. 56 del Regolamento alla IV Convenzione dell’Aja del 1907.
27 Ad esempio, i membri delle forze armate che hanno deposto le armi o che non sono più in
grado di combattere.
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