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INSERTO
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Applicabile ai conflitti armati internazionali tra due o più Parti contraenti
e in caso di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato parte, anche
se tale occupazione non ha incontrato una resistenza armata, e non solo nel
caso classico di guerra “dichiarata”, il Trattato si ispira al concetto di universa-
lità della cultura legata alla appartenenza dei beni culturali al patrimonio comu-
ne dell’umanità: «“patrimonio culturale” è un concetto astratto e ideale, mentre
“bene” è il suo equivalente concreto. Soltanto attraverso la protezione del-
l’espressione materiale della cultura (cioè, dei beni che ne rappresentano la testi-
monianza), può essere conseguito il risultato di proteggere il “patrimonio”» ,
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traguardo che, per questa ragione, corrisponde, perciò, a un interesse generale
dell’umanità.
Il sistema finalizzato alla protezione dei beni è declinato in salvaguardia e
rispetto; la prima impone agli Stati un generico obbligo di predisposizione, in
tempo di pace, di misure appropriate contro gli effetti prevedibili di una even-
tuale guerra futura (art. 3), privilegiandosi in tal modo il profilo di una tutela
preventiva, antecedente la sfera operativa della Convenzione. Il rispetto si tra-
duce, invece, in una serie di vincoli più stringenti modulati in chiave di obbligo
di astensione, ad esempio, da un impiego dei beni tale da comportare il rischio
di distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato e, nel corso del con-
flitto, da ogni atto di ostilità. Concorre al medesimo obiettivo di integrità e
rispetto del patrimonio culturale, l’obbligo a carico degli Stati firmatari di atti-
varsi per proibire, prevenire e, laddove occorra, far cessare furti, saccheggi, sot-
trazioni, vandalismo e requisizioni. L’art. 4, par. 4, sancisce un divieto assoluto
di rappresaglia. Con riferimento agli obblighi menzionati, la sola deroga con-
sentita si identifica con una non meglio precisata necessità militare di carattere
imperativo (art. 4), la cui interpretazione è rimessa alla valutazione dei singoli
Stati proprietari del bene.
Alla protezione ordinaria concernente i beni culturali in genere, si affianca
un regime di protezione speciale (art. 8) attestato dalla iscrizione nel Registro
internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale dell’Unesco, del quale
può beneficiare un numero limitato di beni ritenuti di eccezionale importanza,
quali i rifugi destinati a proteggere i beni culturali mobili in caso di conflitto
10 Ai sensi dell’art. 19, comma 1, «nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere
internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in
conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente
Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali».
11 Edoardo Greppi, La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione
dell’Aja del 1907 alla Seconda guerra mondiale, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza ( a cura di),
La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 81.
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