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INSERTO




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                  Applicabile ai conflitti armati internazionali tra due o più Parti contraenti
             e in caso di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato parte, anche
             se tale occupazione non ha incontrato una resistenza armata, e non solo nel
             caso classico di guerra “dichiarata”, il Trattato si ispira al concetto di universa-
             lità della cultura legata alla appartenenza dei beni culturali al patrimonio comu-
             ne dell’umanità: «“patrimonio culturale” è un concetto astratto e ideale, mentre
             “bene”  è  il  suo  equivalente  concreto.  Soltanto  attraverso  la  protezione  del-
             l’espressione materiale della cultura (cioè, dei beni che ne rappresentano la testi-
             monianza), può essere conseguito il risultato di proteggere il “patrimonio”» ,
                                                                                       11
             traguardo che, per questa ragione, corrisponde, perciò, a un interesse generale
             dell’umanità.
                  Il sistema finalizzato alla protezione dei beni è declinato in salvaguardia e
             rispetto; la prima impone agli Stati un generico obbligo di predisposizione, in
             tempo di pace, di misure appropriate contro gli effetti prevedibili di una even-
             tuale guerra futura (art. 3), privilegiandosi in tal modo il profilo di una tutela
             preventiva, antecedente la sfera operativa della Convenzione. Il rispetto si tra-
             duce, invece, in una serie di vincoli più stringenti modulati in chiave di obbligo
             di astensione, ad esempio, da un impiego dei beni tale da comportare il rischio
             di distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato e, nel corso del con-
             flitto, da ogni atto di ostilità. Concorre al medesimo obiettivo di integrità e
             rispetto del patrimonio culturale, l’obbligo a carico degli Stati firmatari di atti-
             varsi per proibire, prevenire e, laddove occorra, far cessare furti, saccheggi, sot-
             trazioni, vandalismo e requisizioni. L’art. 4, par. 4, sancisce un divieto assoluto
             di rappresaglia. Con riferimento agli obblighi menzionati, la sola deroga con-
             sentita si identifica con una non meglio precisata necessità militare di carattere
             imperativo (art. 4), la cui interpretazione è rimessa alla valutazione dei singoli
             Stati proprietari del bene.
                  Alla protezione ordinaria concernente i beni culturali in genere, si affianca
             un regime di protezione speciale (art. 8) attestato dalla iscrizione nel Registro
             internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale dell’Unesco, del quale
             può beneficiare un numero limitato di beni ritenuti di eccezionale importanza,
             quali i rifugi destinati a proteggere i beni culturali mobili in caso di conflitto


             10   Ai sensi dell’art. 19, comma 1, «nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere
                  internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in
                  conflitto  sarà  tenuta  ad  applicare  almeno  quelle  fra  le  disposizioni  della  presente
                  Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali».
             11   Edoardo  Greppi,  La  protezione  generale  dei  beni  culturali  nei  conflitti  armati:  dalla  Convenzione
                  dell’Aja del 1907 alla Seconda guerra mondiale, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza ( a cura di),
                  La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 81.

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