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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
armato, centri monumentali e, infine, altri beni culturali immobili di altissima
importanza. Se dotati di tali caratteristiche, i beni stessi possono fruire della
protezione speciale purché ubicati a distanza adeguata da grandi centri indu-
striali o da altri obiettivi sensibili come aeroporti, stazioni, porti, strade di gran-
de comunicazione, e non vengano impiegati per scopi militari. Tali restrittive «e,
talvolta, quasi assurde condizioni» in assenza di un meccanismo imparziale di
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verifica che ne valuti la sussistenza , hanno decretato la scarsa efficacia del
sistema, in bilico tra il divieto generale di attaccare un bene culturale e la possi-
bilità di derogarvi per ragioni di necessità militare non più qualificata in termini
di imperatività, ma di ineluttabilità, secondo il giudizio del generale comandante
di divisione o di un suo superiore.
L’art. 28 pone a carico dei singoli ordinamenti nazionali la previsione,
nell’ambito del loro sistema di diritto penale, di un apparato di sanzioni penali
e disciplinari per perseguire e punire i soggetti responsabili di infrazioni alla
Convenzione, di qualunque nazionalità essi siano.
Gli elementi di debolezza presenti nel regime di protezione descritto si
sono tradotti nella sua sostanziale incapacità ad arginare le aberranti e deliberate
distruzioni di beni di grande valore storico e artistico o, comunque, simbolica-
mente rappresentativi della identità culturale e religiosa dell’avversario registrate
nei conflitti avvenuti sul finire del secolo scorso anche in aree geograficamente
vicine all’Italia . Di qui l’impellenza di dotare di maggiore effettività il sistema
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della Convenzione del ’54, fatta propria dall’Unesco ricorrendo alla stesura di
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un II Protocollo aggiuntivo , approvato all’Aja il 26 marzo 1999 ed entrato in
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vigore nel marzo 2004, che integra, senza annullarla, la Convenzione stessa
attraverso un’ulteriore e più stringente serie di misure vincolanti per gli Stati
contraenti.
12 Edoardo Greppi, La protezione generale dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione
dell’Aja del 1907 alla Seconda guerra mondiale cit., p. 84; analogamente, Andrea Gioia, La prote-
zione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo
del 1999, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza (a cura di), La tutela internazionale dei beni cul-
turali nei conflitti armati, Giuffré, Milano, 2007, p. 109, il quale stigmatizza la scarsa incisività
della protezione speciale, sostanzialmente sovrapponibile a quella ordinaria posta a tutela di
tutti i beni, indipendente dalla iscrizione nell’apposito registro.
13 Francesco Francioni, Beni culturali (protezione internazionale dei), in Enc. dir., Annali IX, Giuffrè,
Milano, 2016, p. 64.
14 Si allude al brutale conflitto scoppiato tra i Paesi della dissolta Jugoslavia.
15 Consiglio Esecutivo, decisione 5.5.1., maggio 1993.
16 Un primo protocollo aggiuntivo accompagnava ab origine la Convenzione, essendo stato
approvato contemporaneamente alla sua stesura, per sancire il divieto di esportare i beni cul-
turali mobili dai territori occupati e l’obbligo di restituzione al termine delle ostilità, qualora
il divieto fosse stato violato.
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