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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




               armato, centri monumentali e, infine, altri beni culturali immobili di altissima
               importanza. Se dotati di tali caratteristiche, i beni stessi possono fruire della
               protezione speciale purché ubicati a distanza adeguata da grandi centri indu-
               striali o da altri obiettivi sensibili come aeroporti, stazioni, porti, strade di gran-
               de comunicazione, e non vengano impiegati per scopi militari. Tali restrittive «e,
               talvolta, quasi assurde condizioni»  in assenza di un meccanismo imparziale di
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               verifica che ne valuti la sussistenza , hanno decretato la scarsa efficacia del
               sistema, in bilico tra il divieto generale di attaccare un bene culturale e la possi-
               bilità di derogarvi per ragioni di necessità militare non più qualificata in termini
               di imperatività, ma di ineluttabilità, secondo il giudizio del generale comandante
               di divisione o di un suo superiore.
                    L’art.  28  pone  a  carico  dei  singoli  ordinamenti  nazionali  la  previsione,
               nell’ambito del loro sistema di diritto penale, di un apparato di sanzioni penali
               e disciplinari per perseguire e punire i soggetti responsabili di infrazioni alla
               Convenzione, di qualunque nazionalità essi siano.
                    Gli elementi di debolezza presenti nel regime di protezione descritto si
               sono tradotti nella sua sostanziale incapacità ad arginare le aberranti e deliberate
               distruzioni di beni di grande valore storico e artistico o, comunque, simbolica-
               mente rappresentativi della identità culturale e religiosa dell’avversario registrate
               nei conflitti avvenuti sul finire del secolo scorso anche in aree geograficamente
               vicine all’Italia . Di qui l’impellenza di dotare di maggiore effettività il sistema
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               della Convenzione del ’54, fatta propria dall’Unesco  ricorrendo alla stesura di
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               un II Protocollo aggiuntivo , approvato all’Aja il 26 marzo 1999 ed entrato in
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               vigore  nel  marzo  2004,  che  integra,  senza  annullarla,  la  Convenzione  stessa
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               contraenti.


               12   Edoardo  Greppi,  La  protezione  generale  dei  beni  culturali  nei  conflitti  armati:  dalla  Convenzione
                    dell’Aja del 1907 alla Seconda guerra mondiale cit., p. 84; analogamente, Andrea Gioia, La prote-
                    zione speciale e rafforzata dei beni culturali nei conflitti armati: dalla Convenzione del 1954 al Protocollo
                    del 1999, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza (a cura di), La tutela internazionale dei beni cul-
                    turali nei conflitti armati, Giuffré, Milano, 2007, p. 109, il quale stigmatizza la scarsa incisività
                    della protezione speciale, sostanzialmente sovrapponibile a quella ordinaria posta a tutela di
                    tutti i beni, indipendente dalla iscrizione nell’apposito registro.
               13   Francesco Francioni, Beni culturali (protezione internazionale dei), in Enc. dir., Annali IX, Giuffrè,
                    Milano, 2016, p. 64.
               14   Si allude al brutale conflitto scoppiato tra i Paesi della dissolta Jugoslavia.
               15   Consiglio Esecutivo, decisione 5.5.1., maggio 1993.
               16   Un primo protocollo aggiuntivo accompagnava ab origine la Convenzione, essendo stato
                    approvato contemporaneamente alla sua stesura, per sancire il divieto di esportare i beni cul-
                    turali mobili dai territori occupati e l’obbligo di restituzione al termine delle ostilità, qualora
                    il divieto fosse stato violato.

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