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INSERTO




                  In particolare, si osservi che gli artt. 107 ss. del Codice dei beni culturali
             non chiariscono cosa debba essere inteso per “riproduzione”. La previsione di
             un necessario consenso da parte dell’amministrazione e del pagamento di un
             canone inducono tuttavia a ritenere che la disciplina intenda tutelare non solo
             il bene culturale in sé, materialmente considerato, ma anche il significato ideale
             che esso incarna, il quale potrebbe essere danneggiato dalla riproduzione, in
             varie modalità, di “copie” dell’originale.
                  Del resto, in ambito giurisprudenziale, per la definizione di riproduzione
             si è talvolta fatto rinvio alla nozione individuata dall’art. 13 della legge n. 633
             del 1941 - legge sul diritto d’autore -, come modificato dall’art. 1, comma 1, del
             d.lgs. n. 68 del 2003, il quale in proposito prevede che «il diritto esclusivo di
             riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, tempo-
             ranea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma,
             come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la
             fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» .
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                  Alla luce del descritto assetto normativo e giurisprudenziale, già prima del-
             l’intervento legislativo del 2014 poteva dunque ritenersi che il concetto di ripro-
             duzione fosse da intendersi in senso ampio, in esso includendo anche le ripro-
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             duzioni di immagini dei beni culturali .

             4. Il diritto all’immagine del bene culturale
                  Quest’ultimo dato risulta oggi più certo in seguito alle modifiche interve-
             nute con l’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2014, convertito dalla l. n. 106 del
             2014, che, aggiungendo il comma 3-bis all’interno dell’art. 108 del Codice dei
             beni culturali, ha espressamente considerato l’attività di divulgazione di “imma-
             gini di beni culturali” .
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                  In accoglimento di tale accezione lata di riproduzione, parte della dottrina
             e della giurisprudenza è giunta a prospettare la sussistenza di un “diritto all’im-
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             magine del bene culturale” .
             12   Si veda, in particolare, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 9757 del 2013, relativa alla riproduzione di un
                  bene archeologico. In commento all’ordinanza, possono vedersi A. Ferretti, Via libera alla com-
                  mercializzazione  di  riproduzioni  creative  di  beni  culturali,  in  Diritto  e  giustizia, 2013, 337 ss.; F.
                  Mastrolilli, Sulla creatività delle riproduzioni dei beni archeologici, in Riv. dir. ind., 2014, pt. II, 210 ss.
             13   Cfr. M.L. Franceschelli, La riproduzione di beni culturali a scopo di lucro, in Riv. dir. ind., 2018, pt.
                  II, 289 ss.
             14   Si veda l’art. 12, comma 3, lett. b), del d.l. n. 83 del 2014.
             15   Si veda, ad esempio, M.L. Scognamiglio, La tutela del diritto all’immagine dei beni culturali. Il caso
                  del David di Donatello, in Dir. inf., 1/2023, 78 ss.; A. Pirri Valentini, La riproduzione dei beni cul-
                  turali: tra controllo pubblico e diritto all’immagine, in Giorn. dir. amm., 2/2023, 251 ss.; P. Pirollo, La
                  tutela  dell’immagine  dei  beni  culturali,  in  Altalex,  19/12/2018.  Contra,  cfr.  D.  Manacorda,
                  L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà, in Aedon, 1/2021, 24 ss.;

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