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IL COMPLESSO RAPPORTO TRA IL REATO MILITARE DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE
SEGRETE O RISERVATE
Il quadro normativo di riferimento non può che essere il Codice
dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) che all’art. 89, comma 1, individua
nella “difesa dello Stato” il compito prioritario delle Forze armate. A tale dispo-
sizione di carattere generale se ne affiancano altre più o meno specifiche, disse-
minate nello stesso e in altri articoli del COM, attributive di compiti ulteriori
della più varia natura .
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In questo variegato tessuto normativo, non sorprende, come prima osser-
vato, che la questione di fondo, tutta di carattere politico, concerne il punto di
equilibrio tra compiti primari e compiti secondari e, conseguentemente, le
modalità di impiego delle risorse sia in termini economici che di predisposizio-
ne di concrete capacità operative. Tale pur fondamentale aspetto, tuttavia, non
riverbera alcun effetto su ciò che in questa sede appare rilevante, ossia la defi-
nizione dei criteri che consentano di definire “militare” un servizio collegato a
compiti affidati alle Forze armate che non riguardino direttamente la funzione
precipua di “difesa dello Stato” di cui al citato art. 89, comma 1 del COM.
Nella ricerca di una soddisfacente soluzione del problema, soccorre a que-
sto punto proprio la giurisprudenza della Corte di Cassazione qui in commento
che, come sopra evidenziato, ha ritenuto di fondare il proprio ragionamento
circa la “militarità” del servizio (nello specifico quello di polizia giudiziaria svol-
to dall’Arma dei Carabinieri, ma il ragionamento ha una portata di evidente
carattere generale) sul terreno solido della constatata attribuzione delle compe-
tenze con atto avente valore di legge.
Seguendo il ragionamento del Supremo Collegio, appare possibile afferma-
re, quindi, che nello stabilire cosa debba intendersi per “servizio militare”, il com-
pito dell’interprete sarà solo quello di verificare e prendere atto della sussistenza
del presupposto normativo che legittimi l’utilizzo dello strumento militare per lo
svolgimento di quella specifica funzione; operazione, peraltro, del tutto agevole,
tenuto conto che l’impiego delle Forze armate nel nostro ordinamento deve esse-
re necessariamente disposto con atto avente forza di legge, come si ricava dalla
disposizione contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. a) del COM , in linea con i
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principi costituzionali che regolano gli assetti dello strumento militare.
6 In particolare si richiamano: l’art. 89, comma 3, secondo cui “Le Forze armate concorrono
alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”, l’art. 92 del COM, che fa un det-
tagliato elenco di “contributi” che possono essere richiesti alle Forze armate, ed altre dispo-
sizioni ancora più specifiche, come ad es. gli artt. 161 e 178 COM relative alle funzioni di
polizia giudiziaria attribuite all’Arma dei Carabinieri.
7 Si pensi, ad esempio, al servizio di “Strade sicure”, per la prima volta istituito dal Decreto Legge
23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 e successivamente rinnovato e ade-
guato alle nuove e diverse esigenze sempre con strumenti normativi aventi valore di legge.
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