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IL COMPLESSO RAPPORTO TRA IL REATO MILITARE DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE
SEGRETE O RISERVATE
In primo luogo va subito chiarito che il reato militare qui in esame si
distingue da tutte le fattispecie poste a tutela del segreto militare di cui al Libro
secondo, Titolo primo, Capo II, del Codice di Pace (Dello spionaggio e della
rivelazione di segreti militari, artt. 86 e ss.) in quanto l’oggetto specifico di detti
reati è individuato nelle notizie concernenti la forza, preparazione o difesa mili-
tare dello Stato e che devono rimanere segrete o riservate, mentre l’art. 127
tutela le notizie segrete o riservate concernenti in generale il servizio o la disci-
plina militare. In proposito è significativa la clausola di salvezza inserita all’inizio
della norma (salvo che il fatto costituisca un più grave reato), il che la rende
applicabile solo in via residuale e la fa recedere rispetto alle ben più gravi dispo-
sizioni previste dal suddetto Capo II.
La clausola di salvezza, tuttavia, all’evidenza non opera con riguardo al
rapporto tra il reato di cui all’art. 127 c.p.m.p. e quello di cui all’art. 326 c.p.,
essendo le due fattispecie punite con una pena di pari entità.
La questione qui affrontata, pertanto, trova il suo inquadramento nella
sola cornice del principio di specialità, che impone di effettuare una attenta
indagine sulle peculiarità che caratterizzano gli elementi tipici di detti reati.
L’art. 127 c.p.m.p., infatti, punisce il militare che “rivela notizie concernen-
ti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o
in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete”; l’art.
326, invece, punisce “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza”.
Nonostante le evidenti differenze terminologiche riscontrabili dalla lettura
del testo normativo, in realtà gli elementi specializzanti più rilevanti della fatti-
specie militare rispetto a quella comune sono da individuare in due aspetti
essenziali: uno nel soggetto attivo, che può essere solo un appartenente alle
Forze armate, l’altro nella riferibilità al servizio o alla disciplina militare della
notizia che costituisce l’oggetto della rivelazione.
Non sorprende che i più complessi problemi interpretativi sono emersi sul
secondo di tali elementi, ciò a causa dei contorni incerti che marcano la nozione
di servizio fatta propria dall’art. 127 c.p.m.p. e che hanno condotto a conclusio-
ni non univoche.
In particolare, nella inevitabile sporadicità dei casi esaminati, la giurispru-
denza di legittimità, con le recenti sentenze qui all’esame (v. nota 1), è interve-
nuta ponendo dei punti fermi a nostro avviso assolutamente condivisibili,
peraltro in contrasto con la posizione assunta da una sentenza del Tribunale
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