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STUDI MILITARI
riferimento al personale dell’Arma dei Carabinieri, dispone nel senso che: “i
compiti di Polizia giudiziaria rientrano a pieno titolo fra le funzioni ordinarie
del Corpo” e, quindi, sono da considerare “servizio militare a tutti gli effetti”.
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Significativamente la sentenza, estendendo il proprio percorso motivazio-
nale oltre i confini di quanto strettamente riferibile alle funzioni di polizia giudi-
ziaria affidate ad un Corpo militare, aggiunge che: “Pur dando atto che il bene
giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è costituito dall’interesse militare
rispetto a speciali servizi, la collocazione della norma di cui all’art. 127 cod. pen.
mil. e la sua struttura consentono di interpretare tale interesse in maniera suffi-
cientemente lata e tale da abbracciare tutto il servizio, nella sua interezza, poiché
ciò che rileva è che un particolare ufficio o servizio, indipendentemente dalla sua
natura od origine, sia attribuito e svolto da parte di un corpo militare. Sul piano
lessicale la diversa terminologia usata nelle fattispecie non lascia ragionevolmen-
te ipotizzare una diversità di contenuto e la notizia che concerne il servizio non
può limitarsi alla diffusione del suo mero aspetto organizzativo essendo suscet-
tibile di coprire, invece, tutte le informazioni che appartengono al servizio svol-
to, e non solo di un aspetto per così dire estrinseco come quello organizzativo”.
È possibile quindi ritenere che la tutela approntata dall’art. 127 c.p.m.p.
estende la sua portata, oltre che alle notizie segrete concernenti l’organizzazio-
ne dei servizi svolti da organizzazioni militari, anche a tutte le notizie, che devo-
no rimanere segrete o riservate, apprese nello svolgimento di quei compiti.
A conclusione del loro ragionamento i Giudici di Legittimità affrontano il
cuore della questione e giungono alla definitiva conferma della non configura-
bilità del concorso formale tra la fattispecie comune e quella militare, escluden-
do che l’applicazione della norma penale militare “lasci impunita l’area di anti-
giuridicità o illiceità coperta dalla fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen.”.
La nozione di servizio fatta propria dalle sentenze in esame, peraltro, sug-
gerisce qualche ulteriore spunto di riflessione alla luce del sempre più diffuso
impiego delle Forze armate in compiti che appaiono di natura non tipicamente
militare .
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Si tratta di questione che, a causa delle sue molteplici implicazioni, costi-
tuisce terreno fertile per più o meno accesi dibattiti. In sostanza il problema è
rappresentato dalla collocazione della linea di demarcazione oltre la quale l’at-
tribuzione di compiti e funzioni normalmente assegnati ad organismi civili
potrebbe giungere al punto di snaturare lo strumento militare, distogliendolo da
quelli che si ritiene siano i suoi compiti precipui.
4 Nel caso di specie l’Arma dei Carabinieri.
5 Corrente in questo contesto è l’espressione, non sempre appropriata, dual use.
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