Page 174 - Rassegna 2024-1
P. 174

STUDI MILITARI




             riferimento al personale dell’Arma dei Carabinieri, dispone nel senso che: “i
             compiti di Polizia giudiziaria rientrano a pieno titolo fra le funzioni ordinarie
             del Corpo”  e, quindi, sono da considerare “servizio militare a tutti gli effetti”.
                       4
                  Significativamente la sentenza, estendendo il proprio percorso motivazio-
             nale oltre i confini di quanto strettamente riferibile alle funzioni di polizia giudi-
             ziaria affidate ad un Corpo militare, aggiunge che: “Pur dando atto che il bene
             giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è costituito dall’interesse militare
             rispetto a speciali servizi, la collocazione della norma di cui all’art. 127 cod. pen.
             mil. e la sua struttura consentono di interpretare tale interesse in maniera suffi-
             cientemente lata e tale da abbracciare tutto il servizio, nella sua interezza, poiché
             ciò che rileva è che un particolare ufficio o servizio, indipendentemente dalla sua
             natura od origine, sia attribuito e svolto da parte di un corpo militare. Sul piano
             lessicale la diversa terminologia usata nelle fattispecie non lascia ragionevolmen-
             te ipotizzare una diversità di contenuto e la notizia che concerne il servizio non
             può limitarsi alla diffusione del suo mero aspetto organizzativo essendo suscet-
             tibile di coprire, invece, tutte le informazioni che appartengono al servizio svol-
             to, e non solo di un aspetto per così dire estrinseco come quello organizzativo”.
                  È possibile quindi ritenere che la tutela approntata dall’art. 127 c.p.m.p.
             estende la sua portata, oltre che alle notizie segrete concernenti l’organizzazio-
             ne dei servizi svolti da organizzazioni militari, anche a tutte le notizie, che devo-
             no rimanere segrete o riservate, apprese nello svolgimento di quei compiti.
                  A conclusione del loro ragionamento i Giudici di Legittimità affrontano il
             cuore della questione e giungono alla definitiva conferma della non configura-
             bilità del concorso formale tra la fattispecie comune e quella militare, escluden-
             do che l’applicazione della norma penale militare “lasci impunita l’area di anti-
             giuridicità o illiceità coperta dalla fattispecie di cui all’art. 326 cod. pen.”.
                  La nozione di servizio fatta propria dalle sentenze in esame, peraltro, sug-
             gerisce qualche ulteriore spunto di riflessione alla luce del sempre più diffuso
             impiego delle Forze armate in compiti che appaiono di natura non tipicamente
             militare .
                    5
                  Si tratta di questione che, a causa delle sue molteplici implicazioni, costi-
             tuisce terreno fertile per più o meno accesi dibattiti. In sostanza il problema è
             rappresentato dalla collocazione della linea di demarcazione oltre la quale l’at-
             tribuzione  di  compiti  e  funzioni  normalmente  assegnati  ad  organismi  civili
             potrebbe giungere al punto di snaturare lo strumento militare, distogliendolo da
             quelli che si ritiene siano i suoi compiti precipui.

             4    Nel caso di specie l’Arma dei Carabinieri.
             5    Corrente in questo contesto è l’espressione, non sempre appropriata, dual use.

             172
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179