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IL COMPLESSO RAPPORTO TRA IL REATO MILITARE DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE
SEGRETE O RISERVATE
Tale dicotomia tra lo strumento utilizzato (militare) e l’attività svolta (non
militare) appare ben poco sostenibile; risulta infatti del tutto ragionevole soste-
nere che nel momento in cui il legislatore, in attuazione e nel rispetto dei prin-
cipi di cui all’art. 52 della Costituzione, attribuisce determinati compiti alle
Forze armate e ai Corpi militari dello Stato, esso operi una scelta che coinvolge
nella qualifica militare tutto il complesso delle funzioni che a quei compiti
fanno capo.
In altri termini: lo strumento prescelto e le funzioni svolte a nostro avviso
costituiscono un insieme coerente ed omogeneo e volerne recidere il legame
comporterebbe il sostanziale disconoscimento delle ragioni profonde da cui è
scaturita la decisione di attribuire ad una compagine militare determinate fun-
zioni.
Queste considerazioni trovano conferma nelle due sentenze qui in com-
mento della Corte di Cassazione, in cui sono stati affermati principi estrema-
mente significativi, nettamente disallineati rispetto a quanto inopinatamente
sostenuto nella sentenza del Tribunale Militare sopra indicata (peraltro non
esplicitamente citata) principi tali, come si vedrà, da estendere la propria portata
anche oltre lo specifico tema qui affrontato.
Entrambe dette decisioni avevano anch’esse ad oggetto la divulgazione, da
parte di soggetti appartenenti alle Forze armate, di notizie che dovevano rima-
nere segrete riguardanti lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.
In dette pronunce la Cassazione, soprattutto nella più articolata sentenza
33654/2020, prendendo atto delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali e
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affermato il principio della non configurabilità del concorso formale tra i due
reati, ha decisamente tacciato di artificiosità la distinzione tra le notizie relative
all’organizzazione del servizio e quelle che attengono ai suoi contenuti sostan-
ziali.
In proposito i supremi giudici hanno ben evidenziato che in nessuna fonte
normativa esterna alla norma precettiva si rinvengono disposizioni tali da porre
“limitazioni o eccezioni all’applicazione della legislazione costituita dall’art. 127
cod. pen. mil., rispetto a quella comune”.
Al contrario la Cassazione, nello specifico, rileva che il Codice
dell’Ordinamento Militare, di cui al D. lgs. 66/2010, agli artt. 161 e 178, con
3 In sentenza si citano Cass., Sez. I, 28 maggio 1988, Angius, in Rass. Giust. Mil., 1988, p. 262
e Cass., Sez. I, 22 dicembre 1988, Gagliardi, in Rass. Giust. Mil., 1988, p. 334, decisioni per-
venute a conclusioni diverse con riguardo rispettivamente a notizie attinenti l’una ad attività
di polizia tributaria e l’altra al trasporto detenuti affidato all’Arma dei Carabinieri. Peraltro i
giudici di legittimità in detta sentenza hanno anche preso atto che in varie sentenze la que-
stione non era stata specificamente affrontata, essendosi discusso solo della natura giuridica
del reato di cui all’art. 326 c.p.
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