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IL COMPLESSO RAPPORTO TRA IL REATO MILITARE DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE
                                            SEGRETE O RISERVATE




                    Tale dicotomia tra lo strumento utilizzato (militare) e l’attività svolta (non
               militare) appare ben poco sostenibile; risulta infatti del tutto ragionevole soste-
               nere che nel momento in cui il legislatore, in attuazione e nel rispetto dei prin-
               cipi  di  cui  all’art.  52  della  Costituzione,  attribuisce  determinati  compiti  alle
               Forze armate e ai Corpi militari dello Stato, esso operi una scelta che coinvolge
               nella  qualifica  militare  tutto  il  complesso  delle  funzioni  che  a  quei  compiti
               fanno capo.
                    In altri termini: lo strumento prescelto e le funzioni svolte a nostro avviso
               costituiscono un insieme coerente ed omogeneo e volerne recidere il legame
               comporterebbe il sostanziale disconoscimento delle ragioni profonde da cui è
               scaturita la decisione di attribuire ad una compagine militare determinate fun-
               zioni.
                    Queste considerazioni trovano conferma nelle due sentenze qui in com-
               mento della Corte di Cassazione, in cui sono stati affermati principi estrema-
               mente  significativi,  nettamente  disallineati  rispetto  a  quanto  inopinatamente
               sostenuto  nella  sentenza  del  Tribunale  Militare  sopra  indicata  (peraltro  non
               esplicitamente citata) principi tali, come si vedrà, da estendere la propria portata
               anche oltre lo specifico tema qui affrontato.
                    Entrambe dette decisioni avevano anch’esse ad oggetto la divulgazione, da
               parte di soggetti appartenenti alle Forze armate, di notizie che dovevano rima-
               nere segrete riguardanti lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.
                    In dette pronunce la Cassazione, soprattutto nella più articolata sentenza
               33654/2020, prendendo atto delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali  e
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               affermato il principio della non configurabilità del concorso formale tra i due
               reati, ha decisamente tacciato di artificiosità la distinzione tra le notizie relative
               all’organizzazione del servizio e quelle che attengono ai suoi contenuti sostan-
               ziali.
                    In proposito i supremi giudici hanno ben evidenziato che in nessuna fonte
               normativa esterna alla norma precettiva si rinvengono disposizioni tali da porre
               “limitazioni o eccezioni all’applicazione della legislazione costituita dall’art. 127
               cod. pen. mil., rispetto a quella comune”.
                    Al  contrario  la  Cassazione,  nello  specifico,  rileva  che  il  Codice
               dell’Ordinamento Militare, di cui al D. lgs. 66/2010, agli artt. 161 e 178, con
               3    In sentenza si citano Cass., Sez. I, 28 maggio 1988, Angius, in Rass. Giust. Mil., 1988, p. 262
                    e Cass., Sez. I, 22 dicembre 1988, Gagliardi, in Rass. Giust. Mil., 1988, p. 334, decisioni per-
                    venute a conclusioni diverse con riguardo rispettivamente a notizie attinenti l’una ad attività
                    di polizia tributaria e l’altra al trasporto detenuti affidato all’Arma dei Carabinieri. Peraltro i
                    giudici di legittimità in detta sentenza hanno anche preso atto che in varie sentenze la que-
                    stione non era stata specificamente affrontata, essendosi discusso solo della natura giuridica
                    del reato di cui all’art. 326 c.p.

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