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STUDI MILITARI
Militare di Roma emessa in occasione di un conflitto di giurisdizione risolto a
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favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Procedendo con ordine, è opportuno prendere le mosse proprio da
quest’ultima decisione in cui i giudici di merito, con riguardo ad una caso di
rivelazioni di notizie relative ad operazioni di polizia giudiziaria coperte dal
segreto istruttorio, esclusa la sussistenza del concorso formale tra il reato
comune e quello militare, hanno sostenuto l’esistenza tra di essi di un rapporto
di genere a specie, riconoscendo, quindi, nell’art.127 c.p.m.p. gli elementi spe-
cializzanti di cui sopra si è detto, ossia la qualità militare del soggetto attivo e
l’attinenza al servizio delle notizie oggetto di rivelazione.
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Con riguardo a tale ultimo aspetto, in sentenza si osservava, però, che la
collocazione sistematica della norma nella Sezione del codice penale militare di
pace relativa alla violazione di doveri inerenti a speciali servizi, rendesse la fat-
tispecie applicabile “soltanto ed esclusivamente” alla rivelazione di notizie “che
attengono alle modalità relative all’organizzazione e allo svolgimento di un ben
determinato e specifico servizio che sia stato disposto nel contesto militare in
cui l’agente opera”. Da ciò si deduceva che le notizie riguardanti il contenuto di
atti di polizia giudiziaria non fossero ricomprese tra quelle tutelate dal reato
militare, ma trovassero la loro esatta collocazione nell’ambito della fattispecie
comune di cui all’art. 326 c.p.
In proposito, però, a nostro avviso appare agevole osservare come l’ec-
cessiva valorizzazione del metodo interpretativo di tipo sistematico abbia
condotto a conclusioni che tradiscono un equivoco di fondo, basato su una
visione del servizio militare che tende a limitare i tratti tipici della militarità
negli angusti confini di una nozione di “difesa” ancorata ad una analisi di
contesto che pare non tenere conto dell’incessante evoluzione ordinamenta-
le a cui assistiamo, quanto meno a partire dalla sospensione della leva obbli-
gatoria.
Da siffatto equivoco deriva l’asserita possibilità di distinguere, tra i tanti e
variegati compiti attribuiti alle nostre Forze armate, quali di essi abbiano natura
propriamente militare e quali no, relegando questi ultimi in una sorta di limbo,
in cui i tratti peculiari della militarità trovano effettività e attuazione solo in rela-
zione agli aspetti organizzativi del servizio, lasciando fuori tutto il contenuto
sostanziale dell’attività svolta.
1 Tribunale Militare di Roma, Sentenza 13 gennaio 2016, con nota critica di Paolo PISA, in
Rassegna della Giustizia Militare, n. 1, anno 2017, pp. 1 e ss.
2 L’art. 127 c.p.m.p. fa riferimento anche alla disciplina militare, ma nel caso di specie tale
aspetto non veniva concretamente in luce.
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