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STUDI MILITARI




             Militare di Roma  emessa in occasione di un conflitto di giurisdizione risolto a
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             favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
                  Procedendo  con  ordine,  è  opportuno  prendere  le  mosse  proprio  da
             quest’ultima decisione in cui i giudici di merito, con riguardo ad una caso di
             rivelazioni  di  notizie  relative  ad  operazioni  di  polizia  giudiziaria  coperte  dal
             segreto  istruttorio,  esclusa  la  sussistenza  del  concorso  formale  tra  il  reato
             comune e quello militare, hanno sostenuto l’esistenza tra di essi di un rapporto
             di genere a specie, riconoscendo, quindi, nell’art.127 c.p.m.p. gli elementi spe-
             cializzanti di cui sopra si è detto, ossia la qualità militare del soggetto attivo e
             l’attinenza al servizio  delle notizie oggetto di rivelazione.
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                  Con riguardo a tale ultimo aspetto, in sentenza si osservava, però, che la
             collocazione sistematica della norma nella Sezione del codice penale militare di
             pace relativa alla violazione di doveri inerenti a speciali servizi, rendesse la fat-
             tispecie applicabile “soltanto ed esclusivamente” alla rivelazione di notizie “che
             attengono alle modalità relative all’organizzazione e allo svolgimento di un ben
             determinato e specifico servizio che sia stato disposto nel contesto militare in
             cui l’agente opera”. Da ciò si deduceva che le notizie riguardanti il contenuto di
             atti di polizia giudiziaria non fossero ricomprese tra quelle tutelate dal reato
             militare, ma trovassero la loro esatta collocazione nell’ambito della fattispecie
             comune di cui all’art. 326 c.p.
                  In proposito, però, a nostro avviso appare agevole osservare come l’ec-
             cessiva  valorizzazione  del  metodo  interpretativo  di  tipo  sistematico  abbia
             condotto a conclusioni che tradiscono un equivoco di fondo, basato su una
             visione del servizio militare che tende a limitare i tratti tipici della militarità
             negli angusti confini di una nozione di “difesa” ancorata ad una analisi di
             contesto che pare non tenere conto dell’incessante evoluzione ordinamenta-
             le a cui assistiamo, quanto meno a partire dalla sospensione della leva obbli-
             gatoria.
                  Da siffatto equivoco deriva l’asserita possibilità di distinguere, tra i tanti e
             variegati compiti attribuiti alle nostre Forze armate, quali di essi abbiano natura
             propriamente militare e quali no, relegando questi ultimi in una sorta di limbo,
             in cui i tratti peculiari della militarità trovano effettività e attuazione solo in rela-
             zione agli aspetti organizzativi del servizio, lasciando fuori tutto il contenuto
             sostanziale dell’attività svolta.


             1    Tribunale Militare di Roma, Sentenza 13 gennaio 2016, con nota critica di Paolo PISA, in
                  Rassegna della Giustizia Militare, n. 1, anno 2017, pp. 1 e ss.
             2    L’art. 127 c.p.m.p. fa riferimento anche alla disciplina militare, ma nel caso di specie tale
                  aspetto non veniva concretamente in luce.

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