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I TANTI VOLTI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
A livello sovranazionale viene seguito un approccio integrato “prevenzio-
ne del crimine - tutela della vittima” che permette di coniugare il momento
repressivo con la necessità di cogliere e farsi carico dei problemi e delle istanze
reali delle vittime da tutelare . Per quanto attiene inoltre al concetto di “vulne-
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rabilità”, inizialmente veniva associato al concetto di “vittimizzazione secondaria”
infatti, nella Decisione Quadro del 15 marzo 2011 per vittima vulnerabile si
intendeva “chi per le caratteristiche legate al soggetto (minore o infermo di mente) o al tipo
di violenza ha subito un trauma in conseguenza del reato e rischia di essere indotta alla c.d.
“vittimizzazione secondaria”, ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo
e connesso alla riedizione del ricordo”. Successivamente, invece, a seguito dell’attua-
zione della Direttiva 2012/29/UE per mezzo del D. Lgs. 15 dicembre 2015, n.
212, il concetto di “vulnerabilità” è stato ampliato. La Direttiva ha introdotto, tra
le tante modifiche, l’art. 90-quater c.p.p. che definisce la Condizione di particolare
vulnerabilità e recita: «Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di par-
ticolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità
o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si pro-
cede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza
alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità
di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente
dipendente dall’autore del reato».
In base a tale dettame normativo, la condizione di particolare vulnerabilità
non è qualcosa di permanente, ma transitoria e situazionale, connessa alla situa-
zione reato patito; inoltre la valutazione della stessa deve essere fatta caso per
caso sulla base dei criteri (soggettivi ed oggettivi) indicati nell’art. 90-quater
c.p.p. La vulnerabilità può quindi dipendere da diverse variabili: dalle caratteri-
stiche personali della vittima (età, stato di infermità o di deficienza psichica); dal
tipo del reato, modalità e circostanze del fatto ed infine dalla relazione autore-
vittima. Queste dimensioni possono anche sovrapporsi, basti pensare alla vio-
lenza di genere o ai delitti sessuali commessi ai danni di minori o ai maltratta-
menti in famiglia.
Considerata la condizione di particolare vulnerabilità in cui versano tali
soggetti, il d.lgs. 212/2015, modificando il comma 1-ter dell’art. 351 c.p.p., ha
esteso, anche agli adulti, una maggior tutela nel momento dell’escussione a
sommarie informazioni, già prevista per i minori dalla Convenzione di
Lanzarote, in Italia ratificata in Legge n.172/2012, prevedendo l’ausilio di un
esperto in psicologia.
62 Cavallo M. (a cura di), (2012), Le mille facce dell’ascolto del minore, Armando ed.
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