Page 321 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA
5. Il Teatro balcanico, banco di prova delle leggi militari
Quando la Seconda Guerra Mondiale scoppiò, dunque, esistevano già le
premesse perché la violenza contro i civili e le infrazioni alle leggi di guerra fra
belligeranti si scatenassero su scala mai verificatasi prima.
Per quanto riguarda il caso italiano lo scacchiere maggiormente interessa-
to da questo aspetto fu quello dei Balcani, ove dall’estate 1941 vi fu una cre-
scente attività partigiana dapprima in Montenegro, poi nella Slovenia, Croazia,
Dalmazia e Bosnia-Erzegovina occupate e, dall’inizio del 1942, in Grecia.
L’Albania, formalmente regno indipendente unito all’Italia nella persona
del re Vittorio Emanuele III, rimase inizialmente più tranquilla per divenire tea-
tro di combattimenti alla fine del 1942.
La prassi seguita dagli italiani fu sostanzialmente differente a seconda dei
casi, e soprattutto della gravità della minaccia. Essa in generale vide applicato un
perimetro desunto dalla legislazione internazionale, ovvero la definizione di
“belligerante legittimo”, che consentiva l’applicazione di misure repressive molto
drastiche verso tutti i combattenti partigiani e la popolazione connivente .
(15)
Resta aperto il dibattito di quanto l’esperienza fatta nel contesto coloniale
possa aver influenzato gli avvenimenti in Europa per ciò che riguarda la con-
dotta repressiva del Regio Esercito. Giuridicamente non può esservi stato alcun
rapporto, poichè le colonie erano escluse dall’applicazione del diritto interna-
zionale di guerra, a meno dei casi di conflitti fra potenze coloniali.
Quanto invece l’esperienza coloniale di personaggi come i generali Pirzio
Biroli e Geloso abbia pesato sulla loro condotta rispettivamente in Montenegro
e Grecia è ancora incerto.
Entrambi mostrarono certamente un tratto estremamente severo, irrogan-
do pesanti pene e pretendendo l’applicazione estesa della misura della rappre-
saglia. Le loro misure, tuttavia, non si discostano da quelle di generali come
Roatta o Robotti, privi di esperienze coloniali, anzi generalmente sembrano più
circoscritte.
Comunque, elementi di contatto fra i due ambiti permangono, a dimostra-
zione di come la guerra asimmetrica tenda a riproporre le medesime criticità
anche in contesti e con soggetti differenti.
(15) L’argomento è oggetto di continua revisione. Nell’opinione generale dei giuristi dell’epoca,
comunque, i combattenti irregolari non erano considerati di norma legittimi, e quindi le loro
azioni ricadevano fra quelle oggetto potenzialmente di rappresaglia. Le Rules of Land Warfare
dell’esercito statunitense, all’art. 358, lettera d, ammettevano esplicitamente la presa di ostag-
gi come misura precauzionale contro atti ostili della popolazione e al 349 consentivano la
pena di morte immediata per i “rebels”. Misure analoghe sono contenute nel British Manual
of Military Law al par. 384.
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