Page 321 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA




               5.  Il Teatro balcanico, banco di prova delle leggi militari
                    Quando la Seconda Guerra Mondiale scoppiò, dunque, esistevano già le
               premesse perché la violenza contro i civili e le infrazioni alle leggi di guerra fra
               belligeranti si scatenassero su scala mai verificatasi prima.
                    Per quanto riguarda il caso italiano lo scacchiere maggiormente interessa-
               to da questo aspetto fu quello dei Balcani, ove dall’estate 1941 vi fu una cre-
               scente attività partigiana dapprima in Montenegro, poi nella Slovenia, Croazia,
               Dalmazia e Bosnia-Erzegovina occupate e, dall’inizio del 1942, in Grecia.
                    L’Albania, formalmente regno indipendente unito all’Italia nella persona
               del re Vittorio Emanuele III, rimase inizialmente più tranquilla per divenire tea-
               tro di combattimenti alla fine del 1942.
                    La prassi seguita dagli italiani fu sostanzialmente differente a seconda dei
               casi, e soprattutto della gravità della minaccia. Essa in generale vide applicato  un
               perimetro  desunto  dalla  legislazione  internazionale,  ovvero  la  definizione  di
               “belligerante legittimo”, che consentiva l’applicazione di misure repressive molto
               drastiche verso tutti i combattenti partigiani e la popolazione connivente .
                                                                                     (15)
                    Resta aperto il dibattito di quanto l’esperienza fatta nel contesto coloniale
               possa aver influenzato gli avvenimenti in Europa per ciò che riguarda la con-
               dotta repressiva del Regio Esercito. Giuridicamente non può esservi stato alcun
               rapporto, poichè le colonie erano escluse dall’applicazione del diritto interna-
               zionale di guerra, a meno dei casi di conflitti fra potenze coloniali.
                    Quanto invece l’esperienza coloniale di personaggi come i generali Pirzio
               Biroli e Geloso abbia pesato sulla loro condotta rispettivamente in Montenegro
               e Grecia è ancora incerto.
                    Entrambi mostrarono certamente un tratto estremamente severo, irrogan-
               do pesanti pene e pretendendo l’applicazione estesa della misura della rappre-
               saglia. Le loro misure, tuttavia, non si discostano da quelle di generali come
               Roatta o Robotti, privi di esperienze coloniali, anzi generalmente sembrano più
               circoscritte.
                    Comunque, elementi di contatto fra i due ambiti permangono, a dimostra-
               zione di come la guerra asimmetrica tenda a riproporre le medesime criticità
               anche in contesti e con soggetti differenti.

               (15)  L’argomento è oggetto di continua revisione. Nell’opinione generale dei giuristi dell’epoca,
                    comunque, i combattenti irregolari non erano considerati di norma legittimi, e quindi le loro
                    azioni ricadevano fra quelle oggetto potenzialmente di rappresaglia. Le Rules of  Land Warfare
                    dell’esercito statunitense, all’art. 358, lettera d, ammettevano esplicitamente la presa di ostag-
                    gi come misura precauzionale contro atti ostili della popolazione e al 349 consentivano la
                    pena di morte immediata per i “rebels”. Misure analoghe sono contenute nel British Manual
                    of  Military Law al par. 384.

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