Page 319 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA




                    L’ambito della rappresaglia, tuttavia, esula dal contesto puramente giuridi-
               co, e si inserisce in quello operativo. Essa è infatti per lo più, anche se non esclu-
               sivamente, demandata ai comandi e non alla giustizia militare. Il suo principio è
               che qualora uno dei belligeranti infranga il diritto di guerra, l’altro è autorizzato
               a una risposta analoga, sulla cui gradualità è rimessa ampia discrezione, al fine
               di impedire violazioni ulteriori.
                    Apparentemente coerente, l’impianto risentiva però dell’epoca in cui era
               stato concepito. Esso infatti tralasciava alcuni aspetti che la guerra ideologica
               del XX Secolo, con la quale i militari italiani erano costretti a confrontarsi, pre-
               sentava in misura rilevante.
                    In primo luogo, non si teneva conto che innescare la rappresaglia poteva
               essere esattamente l’obbiettivo delle violazioni nemiche, soprattutto quando ad
               attuarle erano attori totalmente o parzialmente svincolati dall’autorità legale,
               come ad esempio gruppi di indipendentisti, spie, sabotatori, combattenti alla
               macchia. Contro costoro la legge di guerra autorizzava, anche in via speditiva,
               la pena di morte, ma era fatale che la rappresaglia si scatenasse, con violenza tal-
               volta incontrollabile, anche sulla popolazione civile.
                    Quest’ultima non poteva essere assoggettata, in base alla legge di guerra,
               a misure più pesanti di contribuzioni forzate in denaro o, in casi limitati e gravi,
               allo sfollamento coatto. L’art. 50 della Convenzione dell’Aja escludeva che alcu-
               na pena “pecuniaria o di altro genere” potesse essere collettivamente inflitta a
               comunità civili alle quali non fosse direttamente imputabile alcuna violazione .
                                                                                         (12)
               Tuttavia, come i fatti avrebbero dimostrato, essa finirà per essere, attraverso la
               violenza  di  cui  sarà  fatta  oggetto,  lo  strumento  di  pressione  dell’occupante
               verso i combattenti irregolari.
                    Inoltre, essendo i conflitti del XX Secolo spesso marcati da una deliberata
               volontà  di  radicalizzare  lo  scontro  e  spesso  anche  da  una  asimmetria  nella
               potenza militare a disposizione, il principio di reciprocità finiva per essere lar-
               gamente ignorato dalla nazione che, da subito o durante la guerra, prendeva il
               sopravvento sull’altra.
                    Ne è un esempio il trattamento dei prigionieri: chi ne detiene un enorme
               numero dispone di un’arma di ricatto che l’avversario non ha. Similmente, i
               bombardamenti indiscriminati delle città, vietati ma da tutti praticati, possono
               essere restituiti solo da un belligerante relativamente alla pari col proprio avver-
               sario. In ogni altro caso, il violatore non ha alcuna remora a ripetere la propria
               condotta.


               (12)  Convenzione dell’Aja sul diritto di guerra, art. 50.

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