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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943




                  Come conciliare questo fatto con l’adozione, nel medesimo periodo, di un
             codice fortemente restrittivo dell’arbitrio dei comandanti militari sul campo?
                  Secondo alcuni è possibile che il Codice potesse essere facilmente disap-
             plicato in zona di operazioni, dietro autorizzazione di Mussolini o direttamente
             per decisione dei comandi superiori. Allo stesso tempo, è possibile interrogarsi
             sulla sua diffusione e dunque sulla conoscenza che gli ufficiali avevano dei suoi
             passaggi più complessi.
                  L’idea che un Paese adotti un codice di legge per poterlo sistematicamente
             disapplicare, tuttavia, non è del tutto convincente, né lo è l’ipotesi che nel Regio
             Esercito si agisse nell’ignoranza di norme da esso stesso stabilite.
                  La risposta risiede probabilmente nelle pieghe del linguaggio giuridico e
             nell’ambito di applicazione del codice stesso. In altre parole, stante la violazione
             frequente del diritto di guerra da parte italiana, occorre, per poterla compren-
             dere, stabilire quale era la cornice mentale dei combattenti, e soprattutto degli
             ufficiali coinvolti, e dunque quale la loro percezione di ciò che accadeva, degli
             atti che compivano e di quelli che subivano. La condotta di guerra, infatti, va
             sempre inserita in un sistema dialogico, sia pure alterato dalle circostanze belli-
             che. In guerra c’è sempre un nemico, e il suo rispetto delle regole, o non rispet-
             to, è essenziale per definire il comportamento dell’altra parte.


             4.  La figura del belligerante legittimo
                  A questo proposito gli articoli del codice italiano erano chiari e, come già
             detto,  riprendevano  esattamente  i  termini  delle  convenzioni  internazionali
             dell’Aja del 1907 e di Ginevra del 1929.
                  In essi era indicata la figura del belligerante legittimo, cui è consentito cioè
             di  prendere  parte  ai  combattimenti,  definito  come  appartenente  alle  Forze
             Armate di un Paese ovvero alle sue milizie, a patto che adempia alle condizioni
             di portare una divisa o un contrassegno, portare le armi apertamente, risponde-
             re ad una catena gerarchica inserita in quella dello stato e non infrangere a pro-
             pria volta le leggi di guerra .
                                      (7)
                  Per  quanto  riguarda  il  trattamento  da  usare  ai  combattenti  illegittimi  il
             Codice era sbrigativo: essi erano rimessi alla giustizia militare o, in caso estremo,
             ai comandanti sul posto.
                  Questa disposizione si integrava con il potere di bando concesso dal diritto
             internazionale alle truppe occupanti un territorio. Tale potere conferiva loro la
             possibilità di annullare o derogare la legislazione vigente sul territorio occupato,
             (7)   Convenzione dell’Aja sul diritto di guerra, 1907, artt. 1 e 2.

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