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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943
Come conciliare questo fatto con l’adozione, nel medesimo periodo, di un
codice fortemente restrittivo dell’arbitrio dei comandanti militari sul campo?
Secondo alcuni è possibile che il Codice potesse essere facilmente disap-
plicato in zona di operazioni, dietro autorizzazione di Mussolini o direttamente
per decisione dei comandi superiori. Allo stesso tempo, è possibile interrogarsi
sulla sua diffusione e dunque sulla conoscenza che gli ufficiali avevano dei suoi
passaggi più complessi.
L’idea che un Paese adotti un codice di legge per poterlo sistematicamente
disapplicare, tuttavia, non è del tutto convincente, né lo è l’ipotesi che nel Regio
Esercito si agisse nell’ignoranza di norme da esso stesso stabilite.
La risposta risiede probabilmente nelle pieghe del linguaggio giuridico e
nell’ambito di applicazione del codice stesso. In altre parole, stante la violazione
frequente del diritto di guerra da parte italiana, occorre, per poterla compren-
dere, stabilire quale era la cornice mentale dei combattenti, e soprattutto degli
ufficiali coinvolti, e dunque quale la loro percezione di ciò che accadeva, degli
atti che compivano e di quelli che subivano. La condotta di guerra, infatti, va
sempre inserita in un sistema dialogico, sia pure alterato dalle circostanze belli-
che. In guerra c’è sempre un nemico, e il suo rispetto delle regole, o non rispet-
to, è essenziale per definire il comportamento dell’altra parte.
4. La figura del belligerante legittimo
A questo proposito gli articoli del codice italiano erano chiari e, come già
detto, riprendevano esattamente i termini delle convenzioni internazionali
dell’Aja del 1907 e di Ginevra del 1929.
In essi era indicata la figura del belligerante legittimo, cui è consentito cioè
di prendere parte ai combattimenti, definito come appartenente alle Forze
Armate di un Paese ovvero alle sue milizie, a patto che adempia alle condizioni
di portare una divisa o un contrassegno, portare le armi apertamente, risponde-
re ad una catena gerarchica inserita in quella dello stato e non infrangere a pro-
pria volta le leggi di guerra .
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Per quanto riguarda il trattamento da usare ai combattenti illegittimi il
Codice era sbrigativo: essi erano rimessi alla giustizia militare o, in caso estremo,
ai comandanti sul posto.
Questa disposizione si integrava con il potere di bando concesso dal diritto
internazionale alle truppe occupanti un territorio. Tale potere conferiva loro la
possibilità di annullare o derogare la legislazione vigente sul territorio occupato,
(7) Convenzione dell’Aja sul diritto di guerra, 1907, artt. 1 e 2.
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