Page 313 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA


                            SUI CRIMINI DI GUERRA
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                                             Paolo Formiconi
                                                            (**)


                    Il diritto penale militare italiano in vigore durante la seconda guerra mondiale può
               essere definito moderno e legalitario. Eppure esso coincise con una diffusa violazione
               delle sue norme da parte delle truppe italiane. Ciò fu dovuto essenzialmente ad una sua
               interpretazione arbitraria da parte dei comandi. Il caso tedesco, simile sotto alcuni punti,
               si discosta però sensibilmente da quello italiano.

                    The italian war law during the Second World War was quite modern and well done. Nevertheless,
               italian troops committed many war crimes during the conflict. That was caused by a different and arbitra-
               rian interpretation of  the law by the italian leadership. The german cause has been similar and different
               at the main time.

                                               !
               SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il Codice Penale Militare di Guerra. - 3. L’applicazione e
                          disapplicazione  del  CPMG.  -  4.  La  figura  del  belligerante  legittimo.  -  5.  Il
                          Teatro  balcanico,  banco  di  prova  delle  leggi  militari.  -  6.  La  prassi  tedesca
                          nell’Italia occupata. - 7. Conclusioni.


               1.  Introduzione
                    L’Italia può a buon diritto rivendicare di essersi dotata nel XX Secolo di
               uno  dei  più  progrediti  codici  militari,  coerente  e  modernamente  concepito,
               tanto da essere rimasto in vigore, con alcune modifiche, fino al 2010. La stessa
               Legge di guerra e neutralità, approvata nel 1938 con il R.D. dell’8 luglio n. 1415,
               è tutt’ora vigente. Questa aveva già un impianto piuttosto garantista che rece-
               pendo la Convenzione di Ginevra del 1929 estendeva la qualifica di belligerante
               legittimo alle popolazioni che prendessero spontaneamente le armi all’appros-
               simarsi dell’esercito nemico (artt. 25-27), non però dopo il suo arrivo, imponeva
               all’uso della violenza il vincolo della necessità e dell’onore militare (artt. 34-35),
               proibiva il bombardamento di obbiettivi civili al solo scopo di colpire la popo-
               lazione (artt. 40-42), vietava l’utilizzo gas, liquidi o materie tossiche (art. 51),


               (*)  Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
               (**)  Sottotenente in spe dell’Esercito Italiano in servizio presso l’Ufficio Tutela della Cultura e
                    della memoria della Difesa. Dottorando in Scienze Giuridiche e Politiche.

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