Page 315 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA




                    La tutela del nemico prigioniero era infatti molto esplicitamente garantita
               dall’Articolo 211: “Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare,
               che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guer-
               ra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono
               commessi da un militare contro un suo inferiore. La stessa disposizione si appli-
               ca relativamente al prigioniero di guerra preposto dall’autorità militare italiana
               alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcu-
               no dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto” .
                                                                                         (4)
                    Parimenti era tutelata la popolazione civile all’Articolo 185: “Il militare,
               che,  senza  necessità  o,  comunque,  senza  giustificato  motivo,  per  cause  non
               estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte
               alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
                    Se la violenza consiste nell’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale,
               o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal
               codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
                    Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico
               occupato dalle Forze Armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro
               alcuna delle persone a esse appartenenti” .
                                                       (5)
                    Le pene previste dagli artt.  575 e 577 del Codice Penale erano assai severe:
               ventuno anni per l’omicidio intenzionale, l’ergastolo se incorrevano le circo-
               stanze aggravanti previste all’art. 61.


               3.  L’applicazione e la disapplicazione del CPMG
                    Gli studi sull’Italia come potenza occupante, sia pure con lieve ritardo
               rispetto  a  quelli  sulla  politica  coloniale,  sono  oggi  ad  un  livello  abbastanza
               approfondito,  e  hanno  rilevato  da  parte  dell’Esercito  italiano,  allora  Regio
               Esercito, un numerosa serie di violazioni delle leggi di guerra nel corso degli
               anni 1940-43 .
                            (6)
               (4)  Pubblicazione n. 3851 del Ministero della Guerra, Codici penali militari di pace e di guerra, 1942.
               (5)  Ibidem.
               (6)  La bibliografia a questo riguardo è piuttosto copiosa, ci si limita in questa sede a richiamare
                    alcuni dei testi più significativi relativi al secondo conflitto mondiale: Filippo Focardi, Il cat-
                    tivo tedesco e il buon italiano, Bari, Laterza, 2013; idem, Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto
                    fra Italia e Germania Federale. 1949-1955, Roma, Carocci, 2008; Costantino Di Sante (a cura di),
                    Italiano senza onore: i crimini in Jugoslavia  ei processi negati 1941-51, Roma, Ombre corte 2005;
                    Carlo  Spartaco  Capogreco,  I  campi  del  duce,  Torino,  Einaudi,  2006;  Federico  Goddi,
                    L’occupazione italiana del Montenegro, Gorizia, LEG, 2016; Michele Battini, Peccati di memoria,
                    Bari, Laterza, 2003; Amedeo Osti Guerrazzi, Noi non sappiamo odiare, Torino, UTET, 2020.
                    Significativo, inoltre, come prima testimonianza sui fatti pubblicata, Pietro Brignoli, Santa
                    messa per i miei fucilati, Milano, Longanesi, 1973.

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