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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943




             vietava di costringere la popolazione a collaborare con l’occupante (artt. 54-55,
             60, 62) .
                   (1)
                  Alla Legge preesisteva poi il Regolamento del servizio in guerra del 1937,
             che costituiva il manuale pratico per la condotta dei militari sul campo e che,
             per così dire, rappresentava l’anello finale della catena dei regolamenti che dalla
             Legge,  attraverso  il  Codice  di  successiva  applicazione,  arrivavano  fino  al
             Regolamento.
                  Tutte queste misure poi confluirono nel Codice Penale Militare di Guerra,
             fatto sorprendente se si considera che il codice entrò in vigore nel 1941, in
             pieno regime fascista e per di più in guerra, e fu elaborato in un periodo in cui
             la svolta aggressiva della politica estera fascista era già in atto.


             2.  Il Codice Penale Militare di Guerra
                  Il Codice sostituiva il precedente  dettato, a sua volta sostitutivo del vec-
                                                 (2)
             chio regolamento sabaudo del 1832. Se quest’ultimo era concepito più come
             una minuziosa serie di indicazioni, il vecchio codice, che ne era l’evoluzione,
             risultava scarsamente aggiornato rispetto alle numerose convenzioni cui l’Italia
             aveva aderito dopo la Grande Guerra e che dovevano essere recepite .
                                                                               (3)
                  Il R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 prevedeva la pena capitale per i maltratta-
             menti di prigionieri di guerra cui seguisse la morte (artt. 190-198), puniva gli atti
             illegittimi di ostilità (artt. 167-173), come l’abuso dei mezzi per nuocere al nemi-
             co, e sanzionava anche l’omesso impedimento di tali reati (art. 230).
                  Senza  approfondire  in  questa  sede  le  ragioni  che  condussero  a  questo
             risultato, che si inseriva nella tradizione di elevato tecnicismo e autonomia degli
             studi giuridici italiani, è notevole rilevare come nel trattare la questione più con-
             troversa dell’epoca, la legittimità dei belligeranti e il contegno delle truppe nei
             confronti di quelli non legittimi, il codice italiano non si discostasse dalle linee
             del diritto internazionale, risultando assai più legalitario degli omologhi codici
             statunitense e britannico.


             (1)   Regio Decreto n. 1415 dell’8 luglio 1938, Approvazione dei testi della Legge di guerra e della Legge
                  di  neutralità.  Vedi  anche:  Massimo  Nunziata,  Corso  di  diritto  penale  militare,  Roma,  Jovene
                  Editore, 2004, pp. 11-12. La legge di guerra fu poi ampliata e modificata con le leggi n. 1902
                  del 16 dicembre 1940 e n. 1571 del 29 novembre 1941.
             (2)   Istituiti con i regi decreti n. 5367 e 5368 del 28 novembre 1869, i Codici penali per il Regio
                  Esercito e la regia Marina erano in sostanza poco differenti dalle precedenti formulazioni del
                  1859 e del 1826.
             (3)   Tali convenzioni erano già state raccolte nel 1938 in una apposito fascicolo: Pubblicazione
                  n. 3336 del Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore, Raccolta delle con-
                  venzioni Internazionali che riguardano la guerra terrestre, 1938.

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