Page 317 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA




               non, si badi bene, su quello “invaso” dove i combattimenti sono ancora in corso,
               stabilendo anche le eventuali pene per i trasgressori .
                                                                 (8)
                    I comandi italiani esercitarono, come tutti i belligeranti, largamente tale
               potere, costituendo così una legislazione parallela sul territorio occupato . Tale
                                                                                     (9)
               legislazione, è inteso, non poteva comunque derogare le linee del diritto inter-
               nazionale né di quello “delle genti” genericamente inteso, non poteva cioè pre-
               vedere spropositi contrari al comune senso di umanità e di proporzionalità.
                    Quest’ultimo termine entrava poi in gioco nella formulazione più difficile,
               quella  relativa  alla  rappresaglia.  Era  infatti  prevista  e  legalizzata  dallo  stesso
               diritto internazionale la possibilità di rispondere alle violazioni dell’avversario
               con delle drastiche contromisure.
                    A differenza della “ritorsione”, che è la risposta ad un comportamento
               dell’avversario  non  illegale,  ma  comunque  gravemente  censurabile,  come  il
               bombardamento delle città o la rottura di una tregua, la rappresaglia è la sanzio-
               ne per una infrazione della legge di guerra. Essa, secondo il diritto internazio-
               nale, deve essere proporzionata alla violazione commessa, deve esercitarsi su
               complici, responsabili o comunque appartenenti alla comunità colpevole e, cosa
               alquanto anodina, non deve costituire una violazione a propria volta .
                                                                                  (10)
                    Quest’ultimo punto è sempre stato il meno facile da definire, a causa della
               sua formulazione volutamente vaga. Tuttavia la ratio della legge è sufficiente-
               mente chiara e doveva esserlo anche all’epoca: il rispetto delle convenzioni è da
               intendersi come reciproco, come del resto lo stesso Codice Penale Militare di
               Guerra richiamava nella parte finale dell’art. 185 e prevedeva ancor più esplici-
               tamente all’art. 13:
                    Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le
               leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente
               alle Forze Armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato
               italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo .
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               (8)   Circolare n. 01/6921 dello Stato Maggiore del Regio Esercito del 7 novembre 1941, Norme
                    vigenti circa le requisizioni, bandi e provvedimenti demandati all’autorità militare in territori dichiarati in
                    stato di guerra.
               (9)   Pubblicazione n. 4047 a/b/c/d, del Comando Supremo - Commissione Consultiva per il
                    Diritto di guerra, Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dal comandante delle truppe
                    operanti su tutte le fronti e dai comandanti superiori delle forze armate. 1941-1943. I bandi sono nor-
                    mati dall’art. 20 del Codice del 1941.
               (10)  L’essenza della rappresaglia è secondo i giuristi Hersch Lauterpacht e Jan Paulsson nella
                    assenza di una autorità superiore in guerra che possa garantire entrambe le parti in conflitto
                    dalle violazioni dell’altra parte. Hersch Lauterpacht, Jan Paulsson, Denial Justice in international
                    Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 14.
               (11)  Pubblicazione n. 3851 del Ministero della Guerra, Codici penali militari di pace e di guerra, 1942,
                    art. 13.

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